Assegno una tantum amianto: riconosciuto anche agli eredi

L'una tantum riconosciuto ai malati di mesotelioma non professionale potrà essere riconosciuto anche agli eredi se il malato è deceduto prima di presentare istanza.
9 anni fa
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Con la circolare Inail numero 13 del 24 marzo 2016 vengono fornite le istruzioni per l’erogazione della prestazione una tantum per gli eredi dei malati di mesotelioma non professionali deceduti nel corso dell’anno 2015.   Con la circolare in oggetto l’istituto ha disciplinato la nuova misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 che prevede l’erogazione dell’assegno una tantum all’erede se il malato di mesotelioma è deceduto prima di poter presentare domanda per il riconoscimento economico.   Con questo provvedimento si concede, quindi, agli eredi di coloro che non hanno potuto presentare la domanda per il riconoscimento dell’una tantum da corrispondere su istanza dell’interessato.

La prestazione assistenziale ammonta a 5600 euro da corrispondere una tantum. In questo caso l’erede deve presentare domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 alla sede territoriale Inail di appartenenza. La domanda dovrà essere presentata da un solo erede che indicherà nella modulistica tutti gli eredi con relativa delega. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità

  • I propri dati anagrafici
  • La status di erede del malato deceduto per mesotelioma non professionale
  • I periodi di residenza in Italia del malato deceduto
  • Indicare gli elementi comprovanti l’esposizione familiare e o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale

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