Contratto a progetto e partite Iva: elusione tasse e sfruttamento dietro boom

Sono molte le offerte di lavoro che propongono contratti a progetto e collaborazioni con partita Iva. Sono molte le elusioni, legali, delle tasse dietro questo boom
13 anni fa
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call center Inps

Non tutti i contratti di lavoro sono uguali: e se il lavoratore dipendente aspira al “noioso” contratto a tempo indeterminato, i datori di lavoro propongono quasi sempre forme di contratto a progetto o consulenze esterne con partita iva. A quanto ammonta per loro il vantaggio fiscale di questa scelta?

 

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO: USI E ABUSI

Il contratto a progetto nasce (con il d.lgs. 276/2003, noto come Legge Biagi) per regolare una prestazione di lavoro a tempo determinato mirante ad un risultato ben specifico, il progetto appunto.

Proprio perché l’assunzione nasce in vista di un obiettivo individuato e unico, la durata di questo contratto è limitata nel tempo. In questo tipo di contratto due terzi dei contributi vengono versati dal datore di lavoro e un terzo dal lavoratore. E’ chiaro che la natura giuridica del contratto a progetto imporrebbe dei limiti di applicazione: ha senso ad esempio assumere un grafico pubblicitario per la realizzazione di una specifica campagna ma qual è il progetto di un operatore telefonico? Proprio perché si tratta, in teoria, di un lavoro flessibile e concentrato in un uno specifico progetto, il lavoratore a progetto ha meno tutele previdenziali, ad esempio in caso di malattia, infortuni e gravidanza.

 

CONTRATTO A PROGETTO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO: STRANO CASO DI SINOMINI

Purtroppo, nonostante il controllo degli Ispettori del Lavoro, è risaputo che spesso i contratti a progetto sono modi che i datori di lavoro usano, a scapito dei dipendenti, per eludere la normativa vigente per il lavoro subordinato. Vediamo come: nel contratto a progetto la forma scritta serve al committente per provare l’esistenza di un progetto che giustifica la collaborazione. Non si tratta di lavoro subordinato: può al massimo essere configurato un coordinamento dell’attività che però resta libera per il soggetto nella scelta delle modalità esecutive.

In caso contrario il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, a meno che il committente non sia in grado di provare in altro modo l’esistenza di un progetto specifico. Ciò che conta è esclusivamente il risultato finale, non anche il tempo impiegato per raggiungerlo (e per questo il collaboratore a progetto non può essere retribuito in base alle ore di lavoro effettivo). Eppure sempre più datori di lavoro cercano di eludere la legge indicando come progetto quella che è la generica attività dell’azienda. Il progetto di un centralinista può essere quello di ottimizzare la qualità dei servizi telefonici di una ditta? Assolutamente no. A questo proposito può essere utile richiamare le Circolari del Ministero del Lavoro sul tema. La prima, la n. 1/2004, si ribadisce l’autonomia organizzativa e il progetto di base, o parti di esse (il che comporta che il collaboratore non può essere impiegato per altre attività di carattere generale inerenti all’attività aziendale).

 

CONTRATTO A PROGETTO CALL CENTER: CASI DI ORDINARI ABUSI

Due anni dopo, con la Circolare n. 17/2006, il Ministero entra in un ambito in cui la forma contrattuale a progetto è particolarmente abusata, il call center. Vengono specificati i limiti dell’applicabilità.

Nella n. 4/2008 vengono elencate una serie di attività per cui la forma del subordinato si presume, male adattandosi la possibilità di un progetto:

– addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;

– addetti alle agenzie ippiche;

– addetti alle pulizie;

– autisti e autotrasportatori;

– babysitter e badanti;

– baristi e camerieri;

– commessi e addetti alla vendita;

– custodi e portieri;

– estetiste e parrucchieri;

– facchini;

– istruttori di autoscuola;

– letturisti di contatori;

– manutentori;

– muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;

– piloti e assistenti di volo;

– prestatori di manodopera nel settore agricolo;

– addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

 

FINTA COLLABORAZIONE PARTITA IVA

Chi lavora con partita iva invece offre una prestazione come libero professionista.

Anche in questo caso si dovrebbe intendere che il soggetto collabori come esterno per una funzione specifica e invece purtroppo nella realtà dei fatti si tratta di persone occupate alla stregua di lavoratori dipendenti ma prive delle stesse garanzie. In questo caso l’aspetto vessatorio è ancora più evidente e per il datore di lavoro significa raggirare in pieno le norme in materia di tributi e tutela del lavoratore.

In pratica le società spingono i dipendenti ad aprire partita iva: questi figurano quindi come consulenti esterni anche se di fatto devono sottostare ad obblighi quotidiani tipici del lavoro subordinato. Vengono meno tutti i vantaggi della libera professione, come la possibilità di avere più committenti. Peraltro la riforma del regime dei minimi (per i quali sono stati rivisti in senso restrittivo i requisiti d’accesso) non fa che aggravare la posizione di queste finti liberi professionisti.

La deregulation per le aziende che assumono (ma non formalmente)è pressoché totale: non sono previste tariffe minime, ferie, malattie etc.

A confermare questo abuso dello strumento della partita iva sono i dati che vedono la libera professione espandersi in ogni ambito, da quello legale all’architettura, dal settore assicurativo a quello pubblicitario, dall’ingegneria all’informatica, dall’archeologia all’editoria etc.

Dietro ai contratti a progetto e alle collaborazioni a partita iva si celano spesso rapporti di lavoro continuativi e di carattere eterogeneo. Non si tratta certo di un problema nuovo ma ciò non significa che non valga la pena parlarne, in caso contrario il rischio è quello di una tacita accettazione, cosa che avviene fin troppo spesso in un’Italia rassegnata alle ingiustizie.

 

REQUISITI DEL LAVORO SUBORDINATO E ASTUZIE DELL’AFFLIGGI ITALIA

I giudici del Lavoro hanno individuato alcuni requisiti che lasciano presumere l’esistenza di un vincolo di subordinazione in un rapporto di tipo professionale: orari ben stabiliti, pagamento ad ore, sottoposizione disciplinare, inserimento nell’attività produttiva aziendale etc.

Il fenomeno delle false partite iva e dei contratti a progetto forzati è stato inquadrato come “precariato fraudolento”. E’ da qui che dovrebbe partire una riforma del lavoro efficiente, dai giovani che non vengono valorizzati. Sono escamotage legati a cavilli legislativi che non andrebbero condannati solo dal punto di vista morale ma anche giuridico. Sono le astuzie “affliggi Italia”.

 

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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