a pag 18 di MF di oggi risulta che alerion energie rinnovabili ha presentato studio di impatto ambientale per impianto eolico da costruirsi nel comune di stornarella fg di 49.5 mw di potenza.
a titolo dimostrativo di come in italia fra anemometri, studi, autorizzazioni, progetti, connessioni a enel si va in una giungla autorizzativa che coinvolge una pluralità di enti comuni prov regioni ministero ecc ecc e impiega mediamente fra 4 e 5 anni,,,,l'esempio dei boicottaggio verso eolico e fotovoltaico e energie pulite in genere è anche legato agli inetressi di eni petrolio e gas e enel che i suoi impianti di en rinn li fa all'estero..
ecco cosa accade.
Sono sottoposti alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e/o di
Verifica di Assoggettabilità (V.A.) i progetti di opere ed interventi che, a seguito della loro realizzazione ed esercizio, possono generare impatti diretti e indiretti, significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
Con la Valutazione di Impatto Ambientale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto e le misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull’ambiente.
Con la Verifica di Assoggettabilità si valuta, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e se devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.
Sono assoggettati alla procedura di V.I.A. e di V.A. da parte della Provincia le tipologie progettuali già delegate dalla Regione alle Province con la L.R. 10/99 (art. 4, comma 2) individuate negli allegati III (valutazione di impatto ambientale) e IV (verifica di assoggettabilità) della parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come competenza regionale.
Come
Organo tecnico-istruttorio per la Provincia è la Commissione Provinciale VIA (è costituita da un presidente e undici membri, ed è formata oltre che da alcuni dirigenti di pubbliche amministrazioni, da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale; pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela dell'assetto agronomico e forestale; difesa del suolo , geologia e idrogeologia; contenimento degli inquinanti; analisi dei rischi di incidenti industriali; inquinamento acustico e radiazioni; beni culturali e ambientali; salute e igiene pubblica).
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
Il soggetto proponente deve presentare apposita domanda
[1] allegando il
Progetto preliminare[2] dell’opera, lo Studio Preliminare Ambientale e loro copia conforme in formato elettronico.
Il proponente deposita altresì copia integrale degli atti presso i Comuni ove il progetto è localizzato.
La Provincia pubblica sul proprio sito web i principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale.
Il proponente provvede a:
a) dare sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione della domanda nel BUR (Bollettino Ufficiale della Regione);
b) all’albo pretorio dei Comuni interessati.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR decorrono i termini per il procedimento:
- entro quarantacinque giorni chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni e l’autorità competente può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente;
- nei successivi quarantacinque giorni la Provincia verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente, esprimendosi in senso positivo (assoggettamento) o negativo. In quest’ultimo caso può impartire le necessarie prescrizioni.
Il provvedimento di assoggettabilità o esclusione è reso pubblico, a cura della Provincia, mediante:
- avviso sintetico nel BUR;
- per intero sul sito web della Provincia.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Il proponente dell’opera o dell’intervento deve presentare apposita domanda
[3] alla Provincia allegando il
Progetto definitivo[4], lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica e copia degli avvisi a mezzo stampa.
Contestualmente alla presentazione della domanda il committente provvede:
a) al deposito della documentazione presso i comuni anche parzialmente interessati dal progetto o dagli impatti connessi alla sua attuazione e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale;
b) dare notizia a mezzo stampa dell’avvenuto deposito del progetto su un quotidiano a diffusione regionale.
Entro venti giorni il soggetto proponente deve presentare al pubblico i contenuti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale - SIA, concordando le relative modalità con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto.
La Provincia dà notizia sul proprio sito web del deposito del progetto.
Dalla data di presentazione della domanda decorrono i termini per l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione, e cioè:
- Entro trenta giorni la Provincia richiede la documentazione integrativa qualora l’istanza risulti incompleta.
- Entro sessanta giorni chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- Le Amministrazioni interessate rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
- La procedura di valutazione di impatto ambientale, senza richiesta di integrazioni, si conclude con un provvedimento entro centocinquanta giorni.
- L’eventuale richiesta di integrazioni dev’essere formulata da parte della Provincia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
In questo caso la procedura di valutazione di impatto ambientale si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è pubblicato:
- per estratto, a cura del proponente, nel BUR, dalla data di pubblicazione nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;
- per intero sul sito web della Provincia.
N.B. Contestualmente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale può essere richiesta l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.