Le spese mediche per 104, ossia quelle sostenute da chi e per chi è definito soggetto disabile, rappresentano anch’esse un onere da poter riportare in dichiarazione dei redditi. Quindi, una spesa su cui è possibile avere uno sgravio fiscale. E ciò anche se, ad esempio, la spesa è stata sostenuta dal genitore per conto del figlio disabile fiscalmente a carico.
Rispetto a chi non è disabile, sono previste maggiori spese per cui è possibile avere lo sgravio. In particolare c’è la detrazione del 19%:
- per acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento (rigo E3 Modello 730)
- acquisto di sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (rigo E3 Modello 730)
- acquisto e manutenzione di veicoli destinati alla persona con disabilità (rigo E4 Modello 730)
- finalizzate all’acquisto di cane guida per i non vedenti (rigo E5 Modello 730).
C’è anche la deduzione per spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (rigo E25 Modello 730).
La definizione di persona disabile (legge 104)
E’ definita persona disabile chi è titolare della c.d. legge 104. Più in dettaglio, come si evince anche dalle istruzioni ministeriali del Modello 730,
sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
La condizione di disabilità deve risultare dal verbale rilasciato dalla commissione medica competente. Tuttavia, può essere sufficiente anche un’autocertificazione, ossia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Il familiare “fiscalmente a carico”
Come già detto, lo sgravio fiscale delle spese sanitarie legge 104 spetta anche a colui che sostiene l’onere per conto del disabile “fiscalmente a carico”.
Al riguardo, ricordiamo che si considera a carico il familiare con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Se trattasi di figli di di età non superiore a 24 anni, la predetta soglia reddituale è innalzata a 4.000 euro.
Nel rispetto del limite reddituale di cui sopra, possono considerarsi a carico, anche se non convivono con il contribuente stesso:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono considerarsi a carico del contribuente, purché convivono con lui e sempre nel rispetto del menzionato limite reddituale, gli “altri familiari”, ossia:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- discendenti dei figli
- genitori (compresi quelli adottivi)
- generi e nuore
- suocero e suocera
- fratelli e sorelle (anche unilaterali)
- nonni e nonne.