Il DPR 633/1072, decreto iva, dispone che sono soggette all’aliquota Iva del 4 per cento “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Laddove contemporaneamente siano realizzati interventi di diversa natura, come deve essere compilata la fattura?
Ebbene a tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con l’interpello n° 180 del 7 aprile.
Iva al 4% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al d.
architettoniche”.
Nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento e laddove le opere siano realmente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche in base ad un contratto di appalto, può trovare
applicazione l’aliquota Iva agevolata del 4 per cento.
Le caratteristiche tecniche sono quelle individuate dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e dal DPR 503 del 1996.
Se si eseguono più lavori diversi tra di loro
Laddove contemporaneamente siano realizzati interventi di diversa natura, oltre a quelli volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come deve essere compilata la fattura per beneficiare dell’Iva al 4%?
Ebbene a tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con l’interpello n° 180 del 7 aprile.
Nello specifico, qualora le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto abbiano ad oggetto non solo la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, bensì anche altre tipologie di intervento,
l’aliquota ridotta spetta solamente sulla parte del corrispettivo che è dovuto per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere.
Dunque non anche per le altre opere oggetto di contratto di appalto.
Da qui, qualora venga stipulato un contratto unitario a fronte del quale vengono eseguite opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed opere diverse dalle precedenti, al fine del riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota 4 per cento, è necessario che i corrispettivi vengano distintamente indicati.
La distinzione dovrà essere effettuata nel contratto o quantomeno in fattura.
Se non si rispetta tale ultima prescrizione, tutto il corrispettivo dovrà essere assoggettato all’aliquota più alta prevista per le singole prestazioni, non potendosi estendere il trattamento agevolato a fattispecie diverse da quelle previste tassativamente dal legislatore (cfr. risoluzioni n. 223/E del 21 settembre 1996 e n. 142/E del 26 agosto
1999).
Dunque, sono queste le indicazioni fornite dal Fisco con l’interpello 180 del 7 aprile.