“Il mondo pullulava di possibilità infinite in quel tiepido e inatteso febbraio di Roma, mentre ero in bilico fra il non più della mia vita di ragazzo e il non ancora della mia vita di uomo. Era una striscia sottile, euforica, e provvisoria. Era bello starci, su quella striscia. E solo quello che è provvisorio è perfetto“, afferma Gianrico Carofiglio. Niente, o quasi, dura per sempre.
La maggior parte delle cose e delle persone sono di passaggio nella nostra vita. Un concetto, quest’ultimo, che in alcuni casi si estende anche a diverse agevolazioni a cui si ha diritto solamente per un periodo di tempo limitato.
104 provvisoria in attesa del verbale
Per accedere alle agevolazioni bisogna presentare apposita richiesta. In particolare è compito di una Commissione medico – legale operante presso l’ASL di competenza stabilire chi abbia o meno diritto alla Legge 104. A tal fine, una volta effettuata la visita, si redige un verbale attestante il grado di non autosufficienza che viene inviato al domicilio del soggetto richiedente. In particolare, tenendo in considerazione le tabelle del decreto ministeriale del 5 febbraio 1992 è stabilita la percentuale di invalidità. Ma come comportarsi se il verbale arriva in ritardo? Bisogna necessariamente aspettare oppure è possibile già usufruire delle agevolazioni Legge 104?
A tal proposito è utile ricordare che dal momento della richiesta fino al ricevimento del verbale possono trascorrere un bel po’ di mesi. Da qualche anno a questa parte, però, il limite è stato stabilito a 45 giorni, che diventano 15 per i malati oncologici, dall’invio della richiesta per avere la certificazione temporanea dello specialista. La Commissione ha tempo 90 giorni, invece, per il riconoscimento formale dello stato di handicap.
Certificazione provvisoria cosa si intende per “medico dell’Ospedale”: i chiarimenti dell’Inps
Questo vuol dire che una volta effettuata la visita di accertamento, lo specialista concede la Legge 104 provvisoria.
“medico dell’Ospedale, perché è cosa diversa dire che si tratta:
A. del medico dipendente dell’ospedale che visita ambulatorialmente, in tale veste, la persona oggetto di valutazione per handicap ovvero
B. del medico che segue in corsia il soggetto per quel ricovero alla conclusione del quale si stia procedendo all’emissione di certificato provvisorio di handicap in situazione di gravità (validità 6 mesi), in attesa del giudizio definitivo da parte della competente Commissione ASL, così come perfezionato dalla Commissione medica di verifica.
A tal fine, il distinguo appare importante perché nel primo caso il medico ospedaliero che segue il soggetto, per poter validamente emettere la certificazione provvisoria, deve essere specialista nella disciplina medica/chirurgica cui afferisce la patologia che qualifica – anche se provvisoriamente – il soggetto menomato/minorato quale “portatore di handicap in situazione di gravità”; nel secondo caso, il requisito specialistico transita dal medico al reparto in cui il soggetto è stato ricoverato: in sostanza è sufficiente che quest’ultimo sia “specializzato” nelle patologie di interesse.
Si rammenta comunque, ad ogni buon conto, che i permessi o congedi per l’assistenza a persone in condizione di handicap non spettano durante i periodi di ricovero.
Il “medico dell’Ospedale” come sopra inteso – a cui è riconoscibile la potestà certificatoria in trattazione – non è soltanto quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica”.
Tra quest’ultime si annoverano aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura pubblici di rilevanza scientifica e strutture ospedaliere private riconosciute equivalenti a quelle pubbliche. Ovvero policlinici universitari; istituti di ricovero e cura privati a carattere scientifico; enti sanitari privati qualificati presidi ASL ed enti di ricerca.
Ovviamente la 104 provvisoria risulta valida fino al giudizio definitivo emanato dalla Commissione medica. Ma cosa succede se quest’ultima determina la mancata esistenza dello stato di handicap? Il soggetto interessato perde tutte le agevolazioni associate alla legge 104 e deve obbligatoriamente restituire all’INPS gli importi inerenti ad esempio ai permessi e ai congedi percepiti in modo indebito.