Entro quando è possibile fare ricorso se viene rifiutata la 104? Come canta Francesco Guccini con il brano Canzone delle domande consuete: “Rimanere così, annaspare nel niente, custodire i ricordi, carezzare le età. È uno stallo o un rifiuto crudele e incosciente del diritto alla felicità”.
Tanti sono gli imprevisti e i rifiuti con cui tutti quanti noi ci ritroviamo a dover fare i conti nel corso della vita.
In tutti questi casi non bisogna abbattersi, bensì è importante cercare di affrontare ogni singola situazione nel miglior modo possibile.
104 rifiutata: entro quanto tempo si può fare ricorso contro il verbale
Il riconoscimento della legge 104 non avviene in automatico, bisogna invece presentare apposita domanda. A tal fine è fondamentale che il medico curante inoltri all’Inps un certificato medico introduttivo. Soltanto a questo punto è possibile avanzare apposita richiesta all’istituto di previdenza. A tal proposito si ricorda che se non si riceve pronta risposta dall’Inps, trascorsi 45 giorni dalla domanda si può godere delle agevolazioni 104 anche senza verbale rilasciato dalla Commissione medico-legale. Proprio quest’ultima, una volta effettuata la visita, redige il verbale che serve ad accertare lo stato di disabilità e l’eventuale riconoscimento della Legge 104.
In caso di responso negativo si invita innanzitutto a contattare l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per ottenere spiegazioni in merito. A tal fine è possibile contattare il Contact Center oppure tramite il servizio “Inps risponde” disponibile sul sito dell’istituto. Se la risposta non convince, allora è possibile fare ricorso giudiziario presso il tribunale di competenza entro sei mesi dalla notifica. Una volta trascorso tale lasso temporale, è possibile presentare solamente una nuova domanda amministrativa per il riconoscimento dello stato di invalidità.
Obbligo dell’accertamento tecnico preventivo
A proposito del ricorso, ricordiamo che dal 1° gennaio 2012 sono presenti delle importanti novità in materia. Entrando nei dettagli, come si evince dall’articolo 38 della Legge numero 98 del 6 luglio 2011, sono state apportate le seguenti modificazioni al codice di procedura civile:
“(Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. […]L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
In caso di dubbi, comunque, si invita a rivolgersi al proprio medico curante oppure a un patronato o Caf per sapere come comportarsi nel caso in cui il verbale 104 presenti un esito negativo e le tempistiche da rispettare.