I proprietari e comproprietari di immobili non costituti in condominio sono i grandi esclusi dai super bonus al 110%; difatti l’Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso la loro spettanza per gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di uno stesso edificio.
Tuttavia, la situazione potrebbe completamente cambiare in fase di conversione in legge del decreto Agosto. Infatti, con un emendamento ad hoc tale preclusione potrebbe venir meno.
Il super bonus al 110%
A prevedere il super bonus al 110% è l’art.
In generale, gli interventi detraibili al 110% sono quelli di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Difatti, tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d. “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Interventi che possono essere effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Soggetti beneficiari
Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Anche gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni rientrano tra i beneficiari del 110%.
Se partecipano alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Condòmini e 110%
Sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni.
Interventi:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio,
- nonché interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
“L’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista” (Circolare 24/e 2020).
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici:
- sulla base dei millesimi di proprietà o
- dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Le indicazioni per gli immobili in proprietà
L’Agenzia delle Entrate, con la sopra citata circolare n°24/E, ha dato parere negativo sulla possibilità di ammettere al 110% gli immobili in comproprietà; difatti, in tale documento di prassi è stato messo in evidenza che:
“il Super bonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.
Dunque, l’ Agenzia delle Entrate è andata oltre le previsioni normative di cui al D.L. Rilancio, non ammettendo l’accesso al 110% per gli immobili in comproprietà.
Si tratta dunque di edifici non considerati nè condominiali nè unifamiliari.
Attenzione, per gli edifici unifamiliari in comproprietà la detrazione al 110% è comunque ammessa.
Gli emendamenti al D.L. Agosto
La situazione potrebbe cambiare in fase di conversione in Legge del D.L. 104/2020, decreto Agosto.
A breve, sarà in discussione un emendamento che ammette al super bonus anche i proprietari e comproprietari di
- due o più unità immobiliari distintamente accatastate
- di uno stesso edificio.
Tale modifica sarebbe molto importante considerato che i soggetti che rientrano nella casistica in esame sono numerosi.
Se la logica dei super bonus è quella di favorire il settore edile, la mancata rimozione della suddetta preclusione, potrebbe inficiare non di poco la ratio della norma.