Nell’ambito dei lavori edili ammessi al superbonus alcune attività possono essere affidate al c.d. “General contractor 110”.
Si tratta di un soggetto (in genere società) che, su incarico del committente (ossia di chi deve fare i lavori a casa), gestisce i rapporti con i imprese edili e professionisti coinvolti.
Quindi il General contractor trova l’impresa che deve fare i lavori, i fornitori che devono fornire il materiale, i professionisti che devono rilasciare asseverazioni e visto di conformità.
Sarebbe la società che prende in appalto i lavori e che poi subappalta in tutto o in parte gli interventi a terze ditte.
Il prezzo pagato al General contractor 110
Per la sola attività di gestione dei rapporti con le imprese subappaltanti e con i professionisti che rilasciano visto e asseverazioni, il General contractor 110 chiede una remunerazione al committente.
La domanda è se questo costo è per il committente detraibile ai fini fiscali al pari dei costi sostenuti per i lavori edili veri e propri e di quelli sostenuti per l’acquisizione di visto e asseverazione.
La risposta al dubbio è data dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 2022, pubblicata sul proprio sito istituzionale.
I chiarimenti del fisco
Nel citato documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il committente può godere del superbonus sui costi che il General contractor addebita per l’esecuzione di lavori in sé e per quelli necessari all’acquisizione di visto e asseverazione.
Non è agevolabile (quindi, non si può detrarre), invece, il costo che il committente paga al “General contractor” per l’attività di “coordinamento” che questi ha svolto. Ciò in quanto tale costo NON è “direttamente” imputabili alla realizzazione dei lavori.
Resta fermo che nella fattura emessa dal General contractor 110 per riaddebitare i costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese effettivamente detraibili.