Con le risposte a due recenti istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi utili chiarimenti su alcune disposizioni per la fruizione del superbonus 110% e Bonus Facciate.
In particolare, ci riferiamo alla:
- risposta all’interpello n. 804 del 10 dicembre 2021 recante “Superbonus – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza e mancanza del presupposto soggettivo;
- risposta n. 805 del 10 dicembre 2021 recante “Bonus facciate – lati dell’edificio visibili solo dalla ferrovia.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
Superbonus 110%, all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza manca il presupposto soggettivo
Nella risposta all’interpello n.
Tenuto conto che l’intero fabbricato è locato a terzi, l’Istante chiede se i singoli locatari possano fruire del Superbonus sia per gli interventi antisismici che per quelli di efficientemento energetico (trainanti e trainati).
L’agenzia delle entrate risponde che in capo all’Istante non sussistono i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus 100%, ma i singoli condomini (persone fisiche) possano beneficiare dell’agevolazione.
Per maggiori dettagli si legga: Superbonus 110%, quando terze persone possono usufruirne al posto del proprietario: chiarimenti ufficiali.
Bonus facciate, lati dell’edificio visibili solo dalla ferrovia
Con la risposta n. 805 del 10 dicembre 2021, l’Istante chiede se il bonus facciata spetta anche laddove la facciata dell’edificio risulti visibile solo dal lato della ferrovia.
La facciata oggetto dell’intervento, spiega l’agenzia delle entrate, deve essere in qualche modo visibile da vie, strade o suoli pubblici. Dunque, sono ammessi al beneficio anche gli interventi fatti sulla facciata visibile dalla ferrovia.
L’ammissione in questo caso è dettata dal fatto che la ferrovia è da considerarsi a tutti gli effetti un suolo ad uso pubblico.
Per maggiori dettagli si legga: Bonus facciata, ecco il treno che passa una volta sola: ammesse le case che si vedono dalla ferrovia.