Anche i non residenti possono usufruire delle detrazioni al 110% previste dal decreto Rilancio; oltre a beneficiare della detrazione è ammessa loro la possibilità di richiedere lo sconto in fattura o optare per la cessione della detrazione.
Attenzione però, non beneficano della detrazione, le persone fisiche non residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.
Ecco in chiaro quando i non residenti possono beneficiare del 110%.
Il super bonus 110%
Il super bonus è disciplinato dall’art.
Il decreto sui requisiti tecnici definisce:
- gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
- i costi massimali per singola tipologia di intervento nonchè
- le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’Enea.
L’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti sul 110% con la circolare n° 24/e 2020. Sullo stesso argomento è disponibile una guida e delle F.A.Q.
Detto ciò, scontano il 110%, gli interventi c.d trainanti, di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d. “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Interventi che possono essere effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Con il termine “effettuati” si intende che le spese devono essere pagate nell’arco di tempo appena individuato.
Soggetti beneficiari
Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni rientrano tra i beneficiari del 110%. In caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Non opera alcuna limitazione soggettiva alla detrazione:
- sia per imprenditori
- che per professionisti,
laddove l’immobile oggetto dei lavori è quello afferente la propria sfera privata.
Indicazioni per i non residenti
La detrazione del 110%, riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Tuttavia, il super bonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi
imponibili. Inoltre, tali soggetti:
- non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o
- per la cessione del credito.
Come da circolare n°24/e, si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.
In tale caso i soggetti residenti non possono beneficare della detrazione nè optare per lo sconto o la cessione.
La situazione cambia laddove l’immobile è detenuto in proprietà; difatti in tale caso, ci sarebbe un reddito fondiario da tassare.
Ciò ammetterebbe i non residenti anche alla cessione o allo sconto.