110% non residenti: se manca il reddito imponibile

In assenza di un reddito imponibile, i non residenti non beneficiano della detrazione.
4 anni fa
2 minuti di lettura

Anche i non residenti possono usufruire delle detrazioni al 110% previste dal decreto Rilancio; oltre a beneficiare della detrazione è ammessa loro la possibilità di richiedere lo sconto in fattura o optare per la cessione della detrazione.

 

Attenzione però, non beneficano della detrazione, le persone fisiche non  residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

 

Ecco in chiaro quando i non residenti possono beneficiare del 110%.

Il super bonus 110%

Il super bonus è disciplinato dall’art.

119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Il Mi.SE., ha adottato due distinti decreti attuativi; difatti tali decreti individuano sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

 

Il decreto sui requisiti tecnici definisce:

 

  • gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
  • i costi massimali per singola tipologia di intervento nonchè
  • le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’Enea.

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti sul 110% con la circolare n° 24/e 2020. Sullo stesso argomento è disponibile una guida e delle F.A.Q.

 

Detto ciò, scontano il 110%, gli interventi c.d trainanti, di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Interventi che possono essere effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Con il termine “effettuati” si intende che le spese devono essere pagate nell’arco di tempo appena individuato.

Soggetti beneficiari

Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni  rientrano tra i beneficiari del 110%. In caso  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

Non opera alcuna limitazione soggettiva alla detrazione:

  • sia per imprenditori
  • che per professionisti,

 

laddove l’immobile oggetto dei lavori è quello afferente la propria sfera privata.

Indicazioni per i non residenti

La  detrazione del 110%, riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

 

Tuttavia, il super bonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi
imponibili. Inoltre, tali soggetti:

 

  • non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o
  • per la cessione del credito.

 

Come da circolare n°24/e, si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

 

In tale caso i soggetti residenti non possono beneficare della detrazione nè optare per lo sconto o la cessione.

 

La situazione cambia laddove l’immobile è detenuto in proprietà; difatti in tale caso, ci sarebbe un reddito fondiario da tassare.

 

Ciò ammetterebbe i non residenti anche alla cessione o allo sconto.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

controlli-versamenti
Articolo precedente

Versamento in contanti: quali documenti servono in caso di accertamenti (sentenza)

Elon Musk è il secondo più ricco al mondo, altro record per Tesla
Articolo seguente

Auto elettriche, Elon Musk ci presenta le batterie del futuro