110 per cappotto termico in condominio: attenzione ai lavori nei singoli appartamenti

Una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio detta le regole da seguire per deliberare lavori condominiali con interessamento delle parti private
3 anni fa
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cappotto termico

Quale maggioranza assembleare serve per autorizzare i lavori di cappotto termico su un edifico condominiale con interessamento delle parti privati?

Ebbene,  tale aspetto è stato oggetto di una sentenza emessa dal tribunale di Busto Arsizio.

Le notizie non sono delle migliori.

Superbonus 110%. quale maggioranza per i lavori di cappotto termico?

L’art 63 del D.L. 104/2020, decreto Agosto, in deroga alle regole ordinarie disposte dal codice civile, ha previsto delle un quorum alleggerito per le delibera legate all’effettuazione dei lavori ammessi al superbonus 110, sulle parti comuni condominiali.

Regolando anche la situazione in cui non tutti i condòmini sono d’accordo sull’effettuazione dei lavori.

Tale snellimento riguarda anche i lavori di cappotto termico 110.

In sostanza, le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica (compreso il cappotto termico 110) e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide:

  • se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
  • almeno un terzo del valore dell’edificio.

Potrebbe succedere che tali interventi incidano anche sulle parti private dell’edificio condominiale.

In tale caso, quali maggioranza sono necessarie?

Ebbene, in merito a tale aspetto è intervenuta una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 7 aprile 2021, n. 514.

Sei lavori interessano anche le parti private. La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio

Il motivo del contendere sul quale si è pronunciato il Tribunale di Busto Arsizio, riguarda l’effettuazione di lavori di cappotto termico 110 su edifici condominiali. Nello specifico, la posa del cappotto comportava una riduzione degli spazi dei balconi riconducibili ai singoli condòmini.

Ebbene, secondo il Tribunale di Busto Arsizio, considerato che i lavori intaccano anche le parti private quali sono considerati i balconi riconducibili ai singoli condòmini, non può essere ritenuta valida una delibera condominiale effettuata in base alle semplificazioni di cui al decreto Agosto ossia non può essere considerata legittima una maggioranza che sia espressione di un solo terzo del valore dell’edificio.

Difatti, si devono seguire le regole ordinarie disposte dal codice civile.

Inoltre, l’indicazione delle modalità di deliberazione su talune materie da parte dell’assemblea condominiale è contenuta in alcune leggi speciali. Ad esempio, la maggioranza del 50 per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio è richiesta quando sono necessari interventi su edifici e impianti per il contenimento del consumo energetico di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991. Ancora, la maggioranza del 50 per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio è invece necessaria nei seguenti casi: per l’installazione e l’adeguamento di impianti non centralizzati, ai sensi dell’articolo 1122-bis del codice civile; per le innovazioni relative alle cose comuni.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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