Il 110% spetta per i lavori di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili residenziali. In caso di trasferimento dell’immobile oggetto dei lavori sorge il dubbio se colui che lo acquista insieme alla detrazione possa cedere quest’ultima in favore di altri soggetti.
Ecco in chiaro quando il cessionario può cedere le quote residue di detrazione.
Il super bonus al 110%
Il super bonus al 110% è stato previsto dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
In primis, sono agevolati gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili residenziali.
Difatti, è possibile distinguere tra interventi trainanti e interventi interventi trainati.
Rientrano nella prima categoria, gli interventi di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- l’installazione di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Quest’ultimi, sono appunto definiti interventi trainati.
L’Agenzia delle Entrate, ha fornito i primi chiarimenti operativi con la circolare n°24/e 2020.
Il 110% può essere scaricato dalla tasse in 5 quote annuali di pari importo. Ad esempio, per una spesa di 50.000 € mi spetterà una detrazione di 55.000. Le quote da inserire annualmente in dichiarazione sono pari a 11.000 euro. Fino a concorrenza dell’Irpef dovuta anno per anno.
La parte in eccesso non può essere nè chiesta a rimborso nè riportata negli anni successivi.
L’opzione per la cessione o lo sconto
In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare (art.121 del D.L. Rilancio):
- per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se dà il consenso);
- per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In caso di applicazione dello sconto (può essere anche parziale), il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La cessione di cui al punto 1 e 2 può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc, sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020.
Ancora, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110% , non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
Il trasferimento dell’immobile
In merito alla cessione dell’immobile (vendita o donazione) oggetto di lavori detraibili al 110%, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta,
- all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Le parti possono anche non prevedere il trasferimento della detrazione.
In caso di decesso del proprietario dell’immobile, la detrazione è trasmessa agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene.
Indicazioni rinvenibili nella già citata circolare n°24/e 2020.
Difatti, valgono le stesse regole previste per gli ordinari lavori di ristrutturazione o di risparmio energetico.
La cessione delle quote residue da parte del cessionario
Colui che ha acquistato l’immobile può beneficiare delle quote residue della detrazione.
Può cedere la detrazione a soggetti terzi o è vincolato al suo inserimento in dichiarazione?
Nella circolare n°24/e l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che, l’opzione per la cessione:
- può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021,
- anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
In tali ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
Dunque, l’acquirente dell’immobile oggetto di lavori al 110% può cedere le detrazioni residue al pari di colui che ha effettuato i lavori.
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