Ancora pochi giorni utili ad imprese e committenti per il raggiungimento dello stato avanzamento lavori (SAL) del 30% con riferimento ai lavori ammessi al bonus 110 villette. Se entro il 30 settembre 2022 non si raggiunge la menzionata percentuale i committenti non potranno godere del potenziato beneficio fiscale per spese sostenute nel periodo 1 luglio 2022 – 31 dicembre 2022. Il beneficio sarà, invece, possibile solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Non passa, infatti, al Senato l’emendamento sulla cancellazione della condizione SAL 30%.
Quali sono ora le conseguenze per chi non rispetterà il requisito ? E’ possibile ripiegare su altri tipi di agevolazioni fiscali per quelle spese?
Molti sono i cantieri fermi e molti quindi, i committenti che dovranno ancora sostenere spese da qui a fine anno.
Il calendario da rispettare per il 110 villette
In primis dobbiamo ricordare quali sono le scadenze per il 110 villette unifamiliari. Secondo quanto previsto oggi, il superbonus sulle case singole spetta per spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Spetta anche per quelle sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ma a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (c.d. SAL 30%).
Nel calcolo di questo stato avanzamento lavori è possibile considerare anche gli interventi edilizi non ammessi al 110 (questo lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 2022).
Le scadenze del 110 sono diverse negli altri casi. Ad esempio, per il superbonus 110 condominio, il beneficio spetta fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Poi per quelle 2024 e 2025 la detrazione scende rispettivamente al 70% e 65%. Stessa cosa per lavori fatti su case composte da due a unità distintamente accatastate e funzionalmente indipendenti anche se appartenenti allo stesso proprietario.
La CILAS e la data di presentazione al comune
Su come dimostrare il raggiungimento del SAL 30% per il 110 villette sono state diramate istruzioni operative dalla Commissione di monitoraggio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Altro documento di riferimento deve essere la CILAS (Comunicazione inizio lavori asseverata – superbonus) e la sua data di presentazione. Si tratta del titolo abilitativo necessario all’avvio dei lavori ammessi al superbonus e da protocollare al comune dove si trova l’immobile su cui si fanno gli interventi.
Queste le regole da tenere in mente:
- in caso di CILAS presentata prima del 30 giugno 2022 e entro il 30 settembre 2022 non si raggiunge il SAL 30%, il bonus 110 villette è solo sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022
- laddove la CILAS risulta presentata prima del 30 giugno 2022 ed entro il 30 settembre 2022 si raggiunge il SAL 30%, il 110 villette spetta anche per le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.
Bonus 110 villette, le spese escluse non sono perse
Ad ogni modo, nel caso di mancato raggiungimento del SAL 30% entro il 30 settembre, è possibile ripiegare su altri tipi di detrazione fiscale per quelle fatte dal 1 luglio al 31 dicembre. Parliamo, ad esempio del bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.
In definitiva, in caso di CILAS presentata prima del 30 giugno 2022 ma entro la fine di settembre non si raggiunge lo stato avanzamento lavori:
- per le spese fatte entro il 30 giugno 2022 si può avere il superbonus
- per spese fatte dopo il 30 giugno 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, è possibile godere di altri bonus casa (sempreché si rispettino le condizioni previste per godere di questi bonus).
Infine, in caso di CILAS presentata oltre il 30 giugno 2022, il superbonus case unifamiliari non spetta per nessuna spesa (quindi, nemmeno per quelle fatte entro la fine di giugno). Anche in questo caso però, su queste spese, si potrebbe godere degli altri bonus casa a seconda del tipo di lavoro realizzato.