Il bonus 110 villette potrebbe avere vita più lunga. La scadenza del SAL 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 potrebbe avere le ore contate.
C’è, infatti, la notizia di emendamenti al decreto Aiuti bis che oggi, 13 settembre 2022 (salvo colpi di scena) approda in Senato per la sua conversione in legge. In pratica, l’emendamento propone proprio l’eliminazione del vincolo dello stato di avanzamento lavori da raggiungere entro la fine di settembre laddove di intenda godere del 110 villette per spese fatte entro il 31 dicembre 2022.
La cosa se si farà rappresenterà certamente una boccata d’ossigeno per l’intero comparto edilizio e per i committenti impegnati con i lavori ammessi al beneficio fiscale.
Bonus 110 villette, le scadenze
L’attuale legge prevede che il superbonus 110 villette unifamiliari, ricordiamo, spetta per spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Tuttavia, il beneficio fiscale è anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (c.d. SAL 30%).
Nel calcolo di questo stato avanzamento lavori possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il 110 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 2022)
Ad ogni modo le scadenze non sono uguali per tutti. E’ possibile trovare qui le percentuali e scadenze del superbonus aggiornate.
La verifica del SAL 30%
Se l’emendamento che propone l’eliminazione del SAL 30% sarà approvato, ne conseguirebbe che il bonus 110 villette potrà essere goduto anche sulle spese fatte entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente da se entro il 30 settembre 2022 sia rispettata la percentuale di SAL.
Questo renderebbe anche inutili le indicazioni date dalla Commissione di monitoraggio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su come dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori. A questo proposito gli esperti hanno indicato che il SAL 30% deve essere dimostrato attraverso una dichiarazione rilasciata dal tecnico che segue i lavori, quindi, geometra, ingegnere, architetto, ecc.
- libretto delle misure
- rilievo fotografico della consistenza dei lavori
- copia delle fatture
- ecc.
Il tutto deve essere tenuto a disposizione ed esibirlo in caso di controlli. Gli esperti, inoltre, consigliano anche di inviarne copia, tramite PEC o raccomandata, all’impresa che ha fatto i lavori ed al committente stesso.