L’Agenzia delle Entrate mette finalmente nero su bianco un importante aspetto in merito al bonus 110 villette unifamiliari. In particolare è chiarita la possibilità di presentare al comune la CILAS (titolo abilitativo ai lavori) anche dopo il 30 giugno 2022.
Prima di arrivare al punto occorre fare un passo indietro.
La normativa vigente prevede che il supebonus villette unifamiliari, spetta per spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Lo sgravio, tuttavia, spetta anche per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (c.d. SAL 30%).
Nella Circolare n. 23/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo del SAL 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il 110.
Quindi, riepilogando:
- se entro il 30 settembre 2022 non si raggiunge il SAL 30%, il 110 villette unifamiliari spetta solo sulle spese fatte entro il 30 giugno 2022
- laddove, invece, entro il 30 settembre 2022 si raggiunge il SAL 30%, il beneficio fiscale può applicarsi anche alle spese fatte nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.
Diversa è la scadenza bonus 110 villette bifamiliari.
CILAS al 30 giugno 2022, interpretazione sbagliata
Da varie interpretazioni di esperti (tra cui anche la nostra redazione) ed in attesa di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia Entrate, si era detto che bisognava comunque fare riferimento al 30 giugno 2022 come data di presentazione della CILAS.
In dettaglio, si era detto che:
- se la CILAS fosse stata presentata prima del 30 giugno 2022, ma entro il 30 settembre 2022 non si è raggiunto il SAL 30%
- il bonus 110 villette poteva essere solo sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022
- nel caso di CILAS presentata prima del 30 giugno 2022, ma entro il 30 settembre 2022 si fosse raggiunto il SAL 30%
- il 110 villette sarebbe stato per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Si era poi detto che non fosse stato possibile avere il superbonus villette in ipotesi di CILAS presentata dopo il 30 giugno 2022.
110 villette unifamiliari anche con CILA dopo il 30 giugno 2022
Ora, invece, l’Agenzia delle Entrate chiarisce specificamente la cosa nella Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.
in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.
Ne consegue che il 110 villette unifamiliari spetta anche se la CILAS è presentata dopo il 30 giugno 2022. In questo caso il beneficio fiscale spetterà solo sulle spese fatte dalla data di presentazione della CILAS e fino al 31 dicembre 2022, sempre a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia raggiunto il SAL 30%.
Per contro, non spetta il bonus 110 villette unifamiliari se la CILAS è presentata oltre il 30 settembre 2022, poiché in questo caso significa che il 30% del SAL non è rispettato essendo che i lavori iniziano dopo il 30 settembre.