Entro il 30 novembre deve essere pagato il 2° acconto Irpef. Alla cassa sono chiamati lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta, imprese e professionisti. Anche i contribuenti in regime forfettario o in regime di vantaggio devono pagare il 2° acconto. Anche se sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef. Soprattutto nell’attuale contesto economico in cui ci troviamo, caratterizzato da una forte carenza di liquidità, potrebbe essere necessario rinviare il pagamento. Anche perchè sempre nel mese di novembre, entro il 16, le partite iva dovranno pagare l’ultima rata della rateazione del saldo 2020 e dell’acconto 2021.
Inoltre, artigiani e commercianti che non rispettano i requisiti per beneficiare dell’esonero contributivo, ex Legge di bilancio 2021, al 16 novembre devono pagare la 3° rata dei contributi dovuti entro il minimale di reddito per l’anno 2021.
Il 2° acconto Irpef al 30 novembre
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno, anno x+1 , (riferita, quindi, all’anno precedente x), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.
La prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
Difatti, sia per l’Irpef che per l’Ires, vale il meccanismo del saldo e dell’acconto. Il saldo è relativo all’anno oggetto della dichiarazione, l’acconto è dovuto per l’anno successivo. Saldo e prima rata dell’acconto devono essere versati entro il 30 giugno di ogni anno. Tale data coincide con il c.d tax day (scadenze fiscali Partita Iva). Il versamento del saldo e del 1° acconto può avvenire entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% oppure può essere rateizzato.
Possibile rimandare il pagamento con il ravvedimento frazionato, ma occhio alle tempistiche
In base a quanto detto sopra, al 30 novembre, deve essere versato il 2° acconto. Il 2° acconto non può essere rateizzato. Deve pagare anche chi rischia di chiudere nel 2022. Soprattutto nell’attuale contesto economico in cui ci troviamo, caratterizzato da una forte carenza di liquidità, potrebbe essere necessario rinviare il pagamento.
Ciò è possibile grazie al c.d. ravvedimento frazionato, ex art.13-bis del D.Lgs 472/1997.
Attenzione, per ricorrere al ravvedimento frazionato, si devono tenere bene a mente le regole ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 42/E 16.
Dunque, il contribuente può decidere di rimandare il pagamento del tributo (anche in più tranches) e versare la relativa sanzione e gli interessi anche successivamente al versamento del tributo stesso.
Da qui:
- la sanzione applicabile sarà individuata alla data di effettuazione del tardivo versamento;
- la riduzione spettante in ravvedimento sulla sanzione è quella rilevata rispetto al momento in cui la stessa è versata.
Attenzione però, se tra il versamento del tributo e quello della sanzione e degli interessi, il Fisco notificherà un avviso di accertamento, il contribuente pagherà la sanzione piena. Senza riduzione alcuna.
In sintesi, il ravvedimento frazionato conviene ma non bisogna rimandare il pagamento dell’acconto Irpef per troppo tempo.