A pochi giorni dalla scadenza della 4° rata Inps, l’Istituto di previdenza, fornisce le indicazioni operative sul recupero delle eccedenza di versamento effettuate rispetto all’importo riconosciuto a titolo di esonero contributivo. Inoltre, è stato reso disponibile un nuovo modello di richiesta compensazione/rimborso. Il modello è disponibile nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti.
Le novità sono state comunicate con il messaggio n° 688 dell’11 febbraio.
L’esonero contributivo Inps
La legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali.
Le regole attuative della misura sono state individuare dal Ministero del Lavoro con il D.M. 17 maggio 2021.
L’esonero contributivo spetta a condizione che: il reddito 2019 sia non superiore a 50.000 euro e sia rilevato un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
Ad ogni modo, l’esonero contributivo spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro.
Per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata: l’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
Il recupero delle eccedenze di versamento
Con il messaggio n° 688 dell’11 febbraio, l’Inps ha indicato le modalità di recupero delle eccedenze di versamento rispetto all’esonero spettante.
Nello specifico:
Come precisato nel messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021, per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.
Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.
Il nuovo modello per la compensazione/rimborso
Proprio in merito alle istanze di compensazione, l’Inps rende noto che nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, per la richiesta di compensazione di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021.
Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.