La cristallizzazione dei requisiti non vale solo per quota 100 ma anche per quota 102.
Infatti, per quest’anno sono si cambiati i requisiti anagrafici per accedere al pensionamento anticipato ex D.L. 4/2019 ma le regole per accedere alla pensione rimangono invariate.
Ecco perchè chi matura nel 2022 i requisiti richiesti per quota 102, può esercitare il diritto alla pensione anche successivamente.
Quota 102
Con quota 102, ex D.L. 4/2019, è possibile andare in pensione anticipata:
- con un requisito anagrafico pari almeno a 64 anni e
- un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Nello specifico, potranno andare in pensione anticipata con quota 102: gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”).
In pensione con quota 102 nel 2023
Anche per andare in pensione con quota 102 valgono specifiche “finestre”.
In particolare, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico sorge trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
La cristallizzazione dei requisiti non vale solo per quota 100 ma anche per quota 102. Difatti, c’è ancora chi può andare in pensione con la vecchia norma.
Con l’intervento della Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, sono si cambiati i requisiti anagrafici per accedere al pensionamento anticipato ex D.L. 4/2019 ma le regole per accedere alla pensione rimangono invariate.
Ecco perchè, chi matura nel 2022 i requisiti per andare in pensione con quota 102, può esercitare il diritto alla pensione anche successivamente.
Infatti, l’art.14 del D.L. 14/2019, comma 1, ultimo capoverso, prevede espressamente che:
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo’ essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.
Dunque, una volta maturati nel 2022 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per quota centodue, “64+38”, il pensionamento può avvenire anche dopo il 31 dicembre 2022.
Anche per quota 102, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
E’ ammesso il cumulo gratuito. Se i contributi previdenziali versati sono riconducibili alle differenti gestioni Inps. Compresa la gestione separata.