Il 14 gennaio scorso sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate numerose decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. La sentenza numero 21260 del 26 novembre 2020 riguarda un risparmiatore che era cointestatario con pari facoltà di rimborso di 8 buoni postali. Nel dettaglio 6 erano della serie Q/P emessi su moduli serie P dopo l’entrata in vigore del Dm del 1986 di 1.000.000 lire ciascuno, 1 della serie Q/P emesso su modulo serie Q dopo l’entrata in vigore del Dm di 2.000.
Le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio sui bfp
Il ricorrente del ricorso ha chiesto all’Abf di condannare l’intermediario a pagare la differenza tra quanto liquidato e quanto si aspettava secondo le condizioni che erano riportate dietro al titolo per gli anni dal 21° al 30°.
L’intermediario ha comunicato invece di aver operato correttamente apponendo specifici timbri conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che trasformavano l’originaria serie P ed O in serie Q.
Il Collegio di Napoli ha constatato che i buoni recavano sul davanti il timbro Q/P mentre dietro i nuovi tassi di rendimento propri della serie Q fino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° non vi era, invece, alcuna indicazione. Per il Collegio, quindi, in assenza di modifica, la liquidazione doveva avvenire secondo quanto riportato sul titolo.
Per i 7 buoni fruttiferi indicati, quindi, il Collegio ha deciso che l’intermediario dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato dietro ai titoli.
Il problema dell’inadempienza
C’è però un problema negli ultimi mesi ovvero l’inadempienza degli intermediari ed in questo caso di Poste Italiane che non rispetta le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, ecco il link. Quando si verifica questa situazione il risparmiatore è costretto ad attivare una nuova azione giudiziaria nonostante il parere favorevole dell’Abf.
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