L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente ricordato un’importante scadenza per coloro che hanno aderito alla Definizione agevolata dei debiti fiscali, conosciuta come “Rottamazione-quater”. Per mantenere i vantaggi previsti dalla misura, il versamento della settima rata dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2025.
Tuttavia, grazie alla tolleranza di cinque giorni concessa dalla normativa, i pagamenti saranno considerati validi anche se eseguiti entro mercoledì 5 marzo 2025.
7° rata rottamazione quater: conseguenze della mancata puntualità
Il mancato rispetto della data di pagamento o il versamento parziale dell’importo dovuto comportano la perdita dei benefici della Definizione agevolata.
In questi casi, le somme già versate verranno considerate come acconti sugli importi originariamente dovuti, senza possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dalla rottamazione-quater.
Questo significa che i contribuenti si vedranno ripristinare l’intero debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, con il rischio di ulteriori azioni di riscossione.
La scadenze del 28 febbraio (ovvero 5 marzo) non interessa coloro che sono decaduti per somme non pagate entro il 31 dicembre 2024. Per loro, il decreto Milleproroghe 2025, ha previsto la possibilità di riammissione alla rottamazione quater, con domanda da farsi entro il 30 aprile 2025.
Modalità di pagamento disponibili
Per effettuare il versamento del bollettino della settima rata in modo semplice e sicuro, sono previste diverse opzioni:
- online, attraverso il servizio “Paga online” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- canali bancari e postali, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dalle banche, da Poste Italiane e dagli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito pagoPA;
- punti fisici presso sportelli bancari, uffici postali, ricevitorie e tabaccai abilitati.
L’elenco completo dei PSP e le relative modalità di pagamento sono consultabili direttamente sul portale ufficiale di pagoPA.
Pagamento rottamazione quater: sportelli fisici e domiciliazione bancaria
Per chi preferisce un’interazione diretta con l’ente riscossore, gli sportelli fisici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione restano disponibili previo appuntamento. Questa soluzione può risultare utile per ricevere assistenza personalizzata sul proprio piano di pagamento o su eventuali problematiche legate alle rate precedenti.
Coloro che hanno attivato la domiciliazione bancaria vedranno la settima rata addebitata direttamente sul proprio conto corrente, evitando così il rischio di dimenticanze o ritardi.
Riassumendo
- Scadenza pagamento: la settima rata della rottamazione-quater va versata entro il 28 febbraio 2025.
- Tolleranza di pagamento: è possibile pagare entro il 5 marzo 2025 senza perdere i benefici.
- Conseguenze del ritardo: il mancato pagamento comporta la perdita delle agevolazioni fiscali e il ripristino del debito.
- Modalità di pagamento: disponibili online, tramite banche, Poste, tabaccai e ricevitorie.
- Sportelli fisici e domiciliazione: pagamento in presenza previo appuntamento o con addebito automatico in conto.
- Importanza della puntualità: pianificare il pagamento in anticipo evita problemi e assicura il mantenimento delle agevolazioni.
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