730/2021 con sostituto d’imposta: si ritorna alle regole ordinarie

Non è escluso però che a breve potrebbe essere riproposta la disposizione di favore dello scorso anno con rimborsi effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate
4 anni fa
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In riferimento al periodo d’imposta 2020, il Governo ha equiparato, ai fine dei rimborsi fiscali da 730, i contribuenti con sostituto d’imposta a quelli senza sostituto d’imposta. Difatti anche chi aveva un datore di lavoro che potesse effettuare i conguagli in busta paga poteva optare per ottenere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate. Tale possibilità è stata riconosciuta in considerazione dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19 e della conseguente carenza di liquidità che ha colpito imprese e professionisti. Al momento non vi è alcuna proroga di tale disposizione anche per l’anno 2021.

Non è escluso però che, considerato il protrarsi dell’attuale emergenza pandemica, il Governo possa decidere di adottare la stessa previsione di favore.

I conguagli da 730

Le modalità e le tempistiche di effettuazione dei conguagli da 730, a credito o a debito, sono disciplinate dall’art.19 del D.M. 164/1999.

In base alle indicazioni contenute all’art. 19:

  • le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione del 730 sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione;
  • le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Ad esempio, ipotizzando un conguaglio a credito per il quale il datore di lavoro ha ricevuto il 730/4 nel mese di settembre , l’effettuazione del rimborso avverrà nella busta paga di ottobre.

I conguagli da 730 con sostituto d’imposta e l’emergenza covid-19

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, all’art.159,  ha previsto che i contribuenti possono utilizzare il modello 730/2020 senza sostituto, ordinario e precompilato, anche in presenza di un datore di lavoro tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Circa le modalità di presentazione del 730 senza sostituto:

  • il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente ovvero tramite un Caf o un professionista abilitato.
  • il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato esclusivamente tramite un Caf o un professionista abilitato.

 

Nel caso di utilizzo del 730 senza sostituto, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate, se invece emerge un debito, il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Come avviene per coloro che presentano il modello Redditi.

I contribuenti con sostituto equiparati a quelli senza sostituto

Per il periodo d’imposta 2019, 730/2020,  anche chi aveva un datore di lavoro che potesse effettuare i conguagli in busta paga poteva optare per ottenere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficolta’ che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita’ indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio (art.159 del D.L. 34/2020).

Tale possibilità è stata riconosciuta in considerazione dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19 e della conseguente carenza di liquidità che ha colpito imprese e professionisti. L’obiettivo del Governo era quello di facilitare l’erogazione dei rimborsi in favore dei lavoratori dipendenti. Le imprese infatti potevano trovarsi in difficoltà nel corrisponderli o comunque nel farlo nei termini ordinati sopra richiamati. Come detto sopra, nel caso di utilizzo del 730 senza sostituto, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate, se invece emerge un debito, il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24

Attenzione: al momento non vi è alcuna proroga della disposizione di favore che equipara i contribuenti con sostituto d’imposta a quelli senza sostituto.

Non è escluso però che, considerato il protrarsi dell’attuale emergenza pandemica, il Governo possa decidere di adottare la stessa previsione di favore.

L’effettuazione dei rimborsi se si presenta il 730 senza sostituto

Per lo scorso anno anno, anche chi aveva un datore di lavoro che potesse effettuare i conguagli in busta paga poteva scegliere la via del rimborso diretto da parte dell’Agenzia delle entrate.

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso viene erogato con modalità diverse.

A seconda della somma da riscuotere:

    1. per gli importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, può riscuotere il rimborso in contanti. Chi si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve esibire anche il documento d’identità del delegante;
    2. per gli importi oltre 999,99 euro e fino a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia;
    3. per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene, per ragioni di sicurezza, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

Dunque, i rimborsi fino a 999,99 € possono essere riscossi presso le poste.

rimborsi possono essere riscossi presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall’emissione.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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