A partire dal 30 aprile 2021 l’Agenzia dell’entrate metterà a disposizione del contribuente la dichiarazione precompilata 2021. Se decidiamo di presentare la dichiarazione tramite CAF o altro intermediario dobbiamo puntualmente delegarlo. E’ lecito chiedersi se la delega rilasciata lo scorso anno possa avere efficacia anche per la prossima dichiarazione precompilata. In questo articolo ti daremo una risposta ben precisa.
La precompilata 2021
Dal prossimo 30 aprile, sul portale dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile la dichiarazione 730 precompilata. Nella dichiarazione confluiranno le spese deducibili e detraibili che abbiamo sostenuto nel corso del 2020.
Gli intermediari sono chiamati ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione. Da qui, il controllo formale sulle dichiarazioni, ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi (art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 e ss.mm.ii).
Le condizioni soggettive ai fini delle spettanza delle varie deduzioni e detrazioni sono sempre verificate in capo ai contribuenti.
Ad ogi modo, la dichiarazione dei redditi precompilata va inviata:
- entro il 30 settembre (modello 730)
- entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).
Le deleghe per l’anno 2020
In considerazione dell’emergenza economico-sanitaria da covid-19, per la sola precompilata 2020, sono state previste modalità semplificate per l’assegnazione delle deleghe.
Infatti, per limitare al massimo gli spostamenti dei contribuenti, la delega poteva essere trasmessa, anche in forma libera, insieme alla documentazione necessaria (documentazione reddituale e di spesa):
- in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o
- mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato.
La delega deve contenere le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;
- il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione del contribuente.
E’ inoltre necessaria la precisazione che delega vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo.
In caso di indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente poteva inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione (circolare n°9/E 2020).
L’autorizzazione poteva essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario.
Restava ferma la necessità di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l’emergenza.
Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, è possibile che le suddette modalità di delega siano confermate anche per il 2021.
Precompilata 2021: serve una nuova delega?
E’ lecito chiedersi se la delega dell’anno precedente possa essere ancora valida per la prossima dichiarazione precompilata. Ebbene, la risposta è negativa. Infatti, nella circolare n°11/e 2015, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento.
Dunque per il 2021 sarà necessario rilasciare una nuova delega per la precompilata.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al modello 730 precompilato.
Per la precompilata non dovrebbero trovare applicazione le regole circa l’impegno cumulativo all’invio delle dichiarazione.
CAF e professionisti devono conservare le deleghe fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione per i quali sono delegati alla presentazione.