730/ 2021: le spese universitarie per i familiari a carico

Se il familiare è a carico di entrambi la detrazione va suddivisa al 50%.
4 anni fa
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Università non statale: limiti di detrazione per la Dichiarazione Redditi 2022
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Lo scorso anno ho pagato, per conto di mia figlia, l’iscrizione ad un corso di laurea presso un’università pubblica. Mia figlia è sia a mio carico sia a carico di mia moglie. Nel caso specifico delle spese di iscrizione la spesa è stata interamente pagata da me. Possono indicarla per intero nella mia dichiarazione dei redditi?

 

La detrazione per spese universitarie nel 730 e nel modello Redditi

La detrazione delle spese universitarie è regolata dall’art.15 del DPR 917/86, TUIR.

Alla lettera e) è stabilito che:

le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita’ statali e non statali, in misura non superiore, per le universita’ non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta’ universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita’ statali.

La detrazione della spese universitarie è pari al 19%. Non ci sono limiti di spesa entro i quali la detrazione può essere calcolata, se l’università frequentata è statale. Al contrario, come anticipato sopra, quando l’università non è statale, le spese max detraibili sono individuate anno per anno con decreto del Ministero dell’istruzione e della Ricerca, MIUR. Per il periodo d’imposta 2020, dichiarazione 2021, il decreto è stato pubblicato in data 22 febbraio in Gazzetta ufficiale. Il riferimento è al decreto 30 dicembre 2020.

Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Spese università non statali: pubblicati i limiti di detrazione per il 730/2021.

I Corsi che rientrano nella detrazione delle spese universitarie per il 730 e il modello Redditi

Ad ogni modo modo, la detrazione riguarda (circolare, Agenzia delle entrate, n°19/E 2020:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;
  • corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
  • master universitari.
    Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
  • corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11);
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con Circolare 24.04.2015, n. 17, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria nonuniversitaria;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istitutimusicali pareggiati. I corsi di formazione  relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod 12).

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

Le spese universitarie detraibili nel 730 e nel modello Redditi

La detrazione spetta per le spese sostenute per:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87);
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La risposta al lettore: l’intestazione del documento di spesa

Diverse spese possono essere detratte/dedotte anche se sostenute nell’interesse di un familiare a carico.

E’ il tipico caso delle spese di istruzione universitarie e non universitarie, spese sanitarie, assicurazioni ecc.

Come da istruzioni del 730/2021, la detrazione può essere assegnata anche ad un solo genitore. La detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia (ex art.12 del TUIR), che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Dal punto di vista dichiarativo, in tale situazione:

  • nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico,
  • ma la percentuale di detrazione è pari a zero.

Detto ciò, ai fini della detrazione della spesa, la fattura deve essere intestata:

  • al contribuente che paga la spesa o
  • al figlio fiscalmente a carico.

Se la fattura è intestata al familiare a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori, nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.

Attenzione: se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa:

  • nell’interesse dei familiari a carico,
  • anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

In pratica, nel suo caso specifico potrà detrarre la spesa per intero.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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