730 con correzioni a sfavore e imposta a debito: decorrenza  degli interessi e sanzioni

Gli interessi e la riduzione sanzionatoria da applicare vanno individuati dal 30 giugno e non dal 30 settembre.
4 anni fa
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730 detrazioni

Ho da poco presentato il 730, tuttavia mi sono accorto di non avere indicato un reddito da locazione. Inserendo tale reddito dovrei versare un’imposta maggiore di circa 400€. Entro la prossima settimana presenterò il modello Redditi correttivo.

 

Sono consapevole di dover versare oltre alla maggiore imposta anche gli interessi e la sanzione ravvedibile del 30%.

 

A tal proposito , gli interessi e la riduzione da applicare in ravvedimento alla sanzione del 30% decorrono dal 30 settembre o da altra data? Il 30 settembre rappresenta il termine ultimo di presentazione del 730.

 

Possono provvedere a versare la maggiore imposta e poi successivamente la sanzione?

Il 730 in caso di errori a sfavore

La mancata indicazione del reddito da locazione, può essere sanata in prima battuta entro il prossimo 30 novembre; termine che coincide con la scadenza ordinaria per la presentazione del modello Redditi.

 

Difatti, l’omessa indicazione di un reddito può essere sanata solo con un modello Redditi.

 

A tal proposito il modello Reddito può esser presentato:

 

  • entro il 30 novembre 2020 (correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), ancora
  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

 

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente paga il tributo dovuto, gli interessi e la sanzione  ravvedibile.

La correttiva nei termini

Nel caso su esposto, il contribuente presenterà il modello Redditi a breve, dunque non andrà oltre il 30 novembre.

Se presento il modello Reddito a correzione del 730 entro il prossimo 30 novembre:

 

  • nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa e
  • sono dovuti solo gli interessi e la sanzione del 30%  per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta.

 

Da quando decorrono gli interessi e la riduzione sanzionatoria applicabile? 

 

La sanzione è ravvedibile, la data a cui rapportare le percentuali di riduzione di cui all’art.

13 del D.Lgs 472/1997 e calcolare gli interessi è quella del 30 giugno 2020. Data che coincide con il c.d tax day.

 

Dunque:

  • non si prende a riferimento il termine di presentazione del 730,
  • ma la scadenza per il versamento del saldo e dell’acconto da parte delle persone fisiche.

Il Ravvedimento frazionato

In merito alla possibilità di versare prima la maggiore imposta dovuta e poi la sanzione, non si ravvedono motivi ostativi. In tale caso si parla di ravvedimento frazionato, art.13-bis D.Lgs 472/1997.

 

Prima che il ravvedimento frazionato fosse ammesso per legge, la sua applicazione era già stata riconosciuta dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°42/e 2016.

 

Come funziona il ravvedimento frazionato?

 

Ipotizziamo che il versamento dell’imposta è effettuato trascorsi 95 giorni dal tax day del 30 giugno.

 

In caso di ravvedimento frazionato:

 

  • la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento dell’imposta (nel caso ipotizzato la sanzione del 30%)
  • gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo (95 giorni);
  • la riduzione  applicabile alla sanzione è riferita al momento in cui la sanzione è effettivamente pagata(cfr circolare n. 180 del 1998).

 

Se si paga entro il termine per presentare il modello Redditi 2021, la sanzione da versare è ridotta a 3.75%; 1/8 del 30%.

Tuttavia, se prima del versamento della sanzione, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento , il contribuente perde  la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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