Modello 730 integrativo 2016, sulla base delle specifiche ministeriali di riferimento, sono individuabili in tre casistiche per le quali e’ consentita la presentazione del modello 730 integrativo.
Nel dettaglio sono:
730 integrativo 2016 a favore – Tipo 1
Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario. In nessun caso, con la dichiarazione integrativa, e’ prevista la sospensione delle operazioni di conguaglio rispetto al modello ordinario (importi a credito o importi a debito, compresi gli acconti).
Conguaglio: il CAF invia al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
730 integrativo 2016 per la correzione dei dati del sostituto d’imposta – Tipo 2
La modifica o l’integrazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non correttamente identificato nel 730 originario. La variazione deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. Non e’ contemplata la possibilità di gestire integrativi di Tipo 2 per 730 originari senza sostituto d’imposta.
Conguaglio: il CAF elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.
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