Da quest’anno si allargano le casistiche al verificarsi delle quali sarà possibile utilizzare il 730 integrativo. Infatti, istruzioni di compilazione alla mano, sarà ammesso il ricorso al 730 2025 integrativo anche laddove il contribuente o chi per lui abbia compilato i quadri W, T, o M. A breve vedremo cosa di può indicare in queste parti del dichiarativo. I quadri T e M sono stati inseriti quest’anno. Il quadro W c’era già lo scorso anno e serve per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero.
Lo scorso anno non era possibile presentare il 730 integrativo laddove nella prima dichiarazione o in quella integrativa fosse stato compilato il quadro W al di là se la correzione che il contribuente avrebbe dovuto apportare al dichiarativo fosse a favore o a sfavore.
Lo stesso veto valeva laddove fosse stata compilata la parte relativa all’imposta sostitutiva sulle mance percepite dai lavoratori di ristoranti/bar, ecc. O ancora il rigo relativo alla sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera.
Da quest’anno le cose cambiamo. Il 730 integrativo non avrà paletti operativi se non quello da sempre in vigore: la correzione da apportare al 730 originario deve portare ad un minor debito d’imposta, maggior credito o ad un’imposta invariata. Insomma, una correzione a favore del contribuente.
Il 730 integrativo
Il Modello 730 integrativo è uno strumento fiscale che permette ai contribuenti di correggere o integrare una dichiarazione dei redditi già presentata tramite il Modello 730.
Questo modello è utilizzato per rettificare errori o omissioni che possono influenzare l’importo dell’imposta dovuta o del rimborso spettante.
Garantendo così la correttezza della posizione fiscale del contribuente.
La presentazione del Modello 730 integrativo deve avvenire entro il 25 ottobre dell’anno di riferimento. È fondamentale rispettare questa scadenza per assicurare la validità della rettifica e per evitare possibili sanzioni.
Il 730 integrativo può essere presentato per apportare correzioni a favore del contribuente dunque che determinano: un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Nella relativa casella “730 integrativo” è possibile indicare un codice che va da 1 a 3:
- il codice 1 laddove intenda procedere con un’integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata (ad esempio, nella dichiarazione originaria ha omesso di indicare una rata della detrazione ecobonus);
- il codice 2 laddove volesse integrare i dati relativi al sostituto d’imposta che è il soggetto tenuto ad effettuare i conguagli in busta paga;
- il codice 3 laddove si ricorra al 730 integrativo sia necessario sia rispetto ai dati del sostituto d’imposta sia rispetto ai dati reddituali o di spesa inseriti nella precedente dichiarazione da correggere.
È importante sottolineare che, nel caso in cui si debbano correggere errori che hanno comportato un minor versamento d’imposta rispetto al dovuto, non è possibile utilizzare il Modello 730 integrativo. In tali circostanze, è necessario presentare il Modello Redditi Persone Fisiche per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Attenzione però a non confondere il 730 integrativo con il 730 rettificativo.
730 integrativo. Da quest’anno utilizzo ad ampio raggio (anche con il quadro W, T o M)
In premessa abbiamo accennato al fatto che da quest’anno si allargano le casistiche al verificarsi delle quali sarà possibile utilizzare il 730 integrativo.
Le istruzioni di compilazione dello scorso anno precisavano che:
In presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l’integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2).
Nello specifico.
- il quadro W riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero;
- il rigo c16 l’imposta sostitutiva sulle mance;
- il rigo L8 i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
Dunque in presenza di tali parti del dichiarativo non era ammesso il 730 integrativo: al di la se la correzione che il contribuente avrebbe dovuto apportare al dichiarativo fosse a favore o a sfavore.
Le novità del 2025 sul 730 integrativo
I limiti alla presentazione del 730 int. da quest’anno sono eliminati.
Infatti, se si legge la circolare sulla liquidazione i il controllo del 730/2025, viene fuori che in presenza di imposte sostitutive di cui ai seguenti righi/quadri: Quadro W; Rigo C16 del quadro C; Quadro T e Quadro M è possibile presentare il modello 730 integrativo solo se, per ogni singola imposta riportata nei righi da 301 a 322 per il dichiarante (da 351 a 372 per il coniuge) del mod. 730 integrativo, risultano soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni:
- l’importo della col. 4 (imposta a debito) del mod. 730 integrativo non risulta superiore alla corrispondente importo del mod. 730 originario;
- la somma degli importi della col. 5 (imposta a credito) e della col. 6 (eccedenza di versamento) del mod. 730 integrativo non risulta inferiore alla corrispondente somma di tali campi del mod. 730 originario.
Dunque, via libera al 730 integrativo per le correzioni a favore come sempre previsto.
Da quest’anno anche laddove sono stati compilati il quadro W, Rigo C16 del quadro C. Nonché il Quadro T e Quadro M.
Quadro T ed M, inseriti quest’anno, fanno rispettivamente riferimento a:
- plusvalenze di natura finanziaria (si pensi alle cripto);
- redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva;
- redditi da rivalutazione dei terreni.
Riassumendo
- Ampliato l’uso del 730 integrativo: da quest’anno si può presentare il 730 integrativo anche se nella dichiarazione originaria sono stati compilati i quadri W, T o M.
- Condizione: correzione solo a favore del contribuente: resta valido il principio generale: il 730 int. è ammesso solo se la modifica porta a maggior credito, minor debito o imposta invariata.
- Quadri W, T e M cosa riguardano, Quadro W: attività finanziarie estere; Quadro T: plusvalenze finanziarie (es. cripto); Quadro M: redditi soggetti a imposta sostitutiva o separata
- Superati i limiti degli anni precedenti, nel 2024 non era possibile correggere con 730 int. in presenza di quadro W o righi C16/L8. Ora sì, purché la modifica sia a favore del contribuente.
- Controlli numerici, due condizioni tecniche da rispettare: il 730 int. è ammesso solo se l’imposta a debito non aumenta rispetto all’originario; il credito complessivo non diminuisce rispetto al precedente modello.