730 integrativo entro il 25 ottobre. Anche per le criptovalute?

Da quest'anno nel nuovo quadro W del 730 è possibile indicare gli investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria
1 mese fa
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Con la riforma fiscale il 730 ha allargato il suo perimetro di utilizzo. Ad esempio da quest’anno è stato possibile dichiarare con il 730:  investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Ciò indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

L’obbligo riguarda immobili detenuti all’estero, conti correnti, ma anche le cripto-attività detenute attraverso: “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

In tal modo sono assolti i c.d.

obblighi di monitoraggio fiscale. Obblighi che fino allo scorso anno dovevano essere rispettati tramite la compilazione del quadro RW del modello Redditi. Non c’erano altre possibilità.

Inoltre, il quadro W va compilato anche per determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere:

  • imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);
  • imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE);
  • imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Detto ciò, rimanendo sulle cripto, cosa succede se nel 730 il contribuente o chi per lui ha determinato in maniera errata l’imposta dovuta sulle cripto-attività. E’ possibile ricorrere in questi casi al 730 integrativo?

Il 730 integrativo

Entro il 25 ottobre può essere presentato il 730 integrativo.

Si parla di integrazione perché si può ricorrere a questo tipo di dichiarazione dei redditi laddove il contribuente debba effettuare delle modifiche rispetto al 730 già presentato. Presentazione che doveva avvenire entro lo scorso 30 settembre.

Il contribuente può presentare questo tipo di dichiarazione per effettuare:

  • modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 1 casella “730 integrativo”);
  • modifiche e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (codice 2); in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell’assistenza fiscale.
  • modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 3; in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell’assistenza fiscale.

Nei fatti, per ricorrere al 730 per integrazioni è necessario che la correzione da apportare al 730 originario sia a favore del contribuente.

Oppure quantomeno una correzione tale da non modificare l’importo dell’Irpef a debito. Irpef risultante dal primo 730 inviato.

Attenzione a non confondere il 730 integrativo con il 730 rettificativo 

730 integrativo entro il 25 ottobre. Anche per le criptovalute?

In premessa ci siamo chiesti se laddove siano stati commessi errori nel 730 in merito alla determinazione dell’imposta sulle criptovalute fosse possibile o meno ricorrere al 730 integrativo.

Ebbene, la risposta è negativa posto che nelle istruzioni di compilazione del 730 viene specificato che:

In presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l’integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2).

Dunque, se si sbaglia il quadro W, la correzione degli errori a favore o a sfavore del contribuente deve per forza passare dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi.

Si può ricorrere al 730 integrativo se nel 730 originario è stato compilato correttamente il quadro W e il contribuente vuole modificare i soli dati del sostituto d’imposta.

Per dirla tutta, anche in presenza di un quadro W compilato correttamente nel 730 originario e di modifiche che riguardano altri quadri del dichiarativo il contribuente non potrà ricorrere al 730 integrativo.

Riassumendo…

  • Il 730 ora consente di dichiarare investimenti e cripto-attività all’estero.
  • Il 730 integrativo può essere usato per correggere errori a favore del contribuente, senza modificare l’Irpef a debito.
  • Per correggere errori relativi a cripto-attività o investimenti esteri (quadro W), occorre presentare il modello Redditi.
  • Il 730 integrativo è utile per modificare i dati del sostituto d’imposta o per altre correzioni non legate al quadro W.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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