Oggi è l’ultimo giorno in cui coloro che hanno presentato il 730 entro lo scorso 2 ottobre possono apportare delle modifiche al dichiarativo presentando un 730 integrativo. Gli eventuali conguagli legati alle modifiche saranno effettuati direttamente dal datore di lavoro in busta paga.
A seconda dell’intervento effettuato sui dati della dichiarazione originaria, nel frontespizio del modello 730, sarà necessario indicare appositi codici, ognuno dei quali individua specifiche casistiche.
Prima di entrare nel merito della questione, è utile ribadire che non si può mai ricorrere al 730 integrativo laddove la modifica che si intende apportare alla dichiarazione originaria determini un maggiore debito Irpef o un minor credito.
Il 730 integrativo
Innanzitutto partiamo individuando i codici che devono essere indicati nel frontespizio del modello 730.
Tali codici, devono essere indicati nella casella 730 integrativo.
Il contribuente indicherà:
- il codice 1 laddove intenda procedere con un’integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata;
- il codice 2 laddove volesse integrare i dati relativi al sostituto d’imposta che è il soggetto tenuto ad effettuare i conguagli in busta paga.
- il codice 3 laddove il ricorso al 730 integrativo sia necessario sia rispetto ai dati del sostituto d’imposta sia rispetto ai dati reddituali o di spesa inseriti nella precedente dichiarazione da correggere.
Attenzione a non confondere il 730 integrativo da presentare entro il 25 ottobre con il c.d. 730 rettificavo.
Si parla di 730 rettificativo quando colui che ha prestato assistenza fiscale si accorge di aver commesso un errore che ha determinato l’apposizione di un visto di conformità infedele sulla dichiarazione. In base all’ art.39 del D.Lgs 241/1997, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può rimediare alla situazione presentando un 730 rettificativo, cosa diversa dal 730 integrativo.
Da qui, come da FAQ dell’Agenzia delle entrate:
l Caf/professionista è tenuto a informare il contribuente della necessità di correggere la dichiarazione presentata. Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al Caf/professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione.
Dunque è bene tenere a mente la distinzione tra 730 rettificativo e 730 integrativo.
730 integrativo. Oggi è l’ultimo giorno per l’invio
In base a quanto detto fin qui, il 730 integrativo scade oggi. Se non si rispetta la scadenza, al di là della tipologia di correzione da apportare il contribuente dovrà ricorrere al modello Redditi.
Facciamo riferimento alla tipologia di correzione perchè non si può mai ricorrere al 730 integrativo laddove la modifica che si intende apportare alla dichiarazione originaria determini un maggiore debito Irpef o un minor credito, Così ad esempio, se il contribuente ha omesso di indicare un reddito da locazione, dovrà per forza ricorrere al modello Redditi. E’ chiaro che in questi casi, l’indicazione del reddito potrà incidere sull’eventuale credito Irpef, riducendolo o sul debito, facendolo lievitare.
A ogni modo l’infedeltà dichiarativa sanata nei 90 gg dalla presentazione della dichiarazione originaria, comporta il versamento di una sanzione minima: euro 250 (art. 8, comma 1*), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = euro 27,78 più la sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in ravvedimento.
Riassumendo…
- Oggi scade il termine per presentare il 730 integrativo 2023, periodo d’imposta 2022;
- gli eventuali conguagli legati alle modifiche saranno effettuati direttamente dal datore di lavoro in busta paga;
- non si può mai ricorrere al 730 integrativo laddove la modifica che si intende apportare alla dichiarazione originaria determini un maggiore debito Irpef o un minor credito.