A partire dal 30 aprile sarà disponibile la dichiarazione precompilata 2022, 730 e modello Redditi. Il 730 deve essere inviato entro il 30 settembre, il modello Redditi entro il 30 novembre. Anche per quest’anno, per accedere alla dichiarazione precompilata, sarà necessario essere in possesso di apposite credenziali. Le prime che vengono subito in mente sono le credenziali SPID. Ad ogni modo non sono le uniche credenziali con le quali è possibile accedere.
Ecco come si potrà accedere alla dichiarazione precompilata 2022.
La dichiarazione precompilata 2022
Nella dichiarazione dei redditi precompilata 2022, troveranno posto le spese detraibili o deducibili che determinati soggetti obbligati hanno comunicato all’Agenzia delle entrate.
Accesso alla precompilata e verifica dei dati precaricati dall’Agenzia delle entrate
Detto ciò, per accedere alla precompilata, è necessario essere in possesso di determinate credenziali. Anche laddove il contribuente decida di inviare il 730 precompilato tramite Caf o intermediario abilitato, potrebbe essere utile verificare a priori se tutte le spese inserite dall’Agenzia delle entrate corrispondano a quelle effettivamente sostenute nel corso dell’anno.
Non è escluso che le spese possano essere indicate per un importo inferiore o anche superiore. Anche per decidere al meglio la gestione di eventuali rimborsi delle spese sanitarie, potrebbe essere utile accedere alla precompilata.
La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di:
- credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
- Carta d’identità elettronica (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Difatti, queste sono le credenziali per accedere alla precompilata 2022.
La novità sui controlli
Quest’anno entreranno in gioco le nuove regole sulle modifiche alla dichiarazione precompilata 730.
Infatti, nelle istruzioni di compilazione del 730/2022, è specificato che, se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:
- senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Dunque si dovrà tenere conto delle novità introdotte dal D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale.