730 precompilato e detrazioni: spese per adozione internazionale

Come vanno suddivise tra i coniugi le detrazioni per le spese sostenute per l'adozione all'estero?
10 anni fa
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L’introduzione del 730 precompilato nella dichiarazione dei redditi 2015 ha generato diversi dubbi non solo nei contribuenti ma anche nei Caf e nei professionisti abilitati, dubbi sulle detrazioni possibili che sono stati prontamente fugati dalla circolare 17/E del 2015 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Al di là delle spese deducibili di più ampio interesse come ad esempio le spese sanitarie e le spese di istruzione ci sono tutta una serie di spese che riguardano una platea di contribuenti meno vasta ma che in egual modo suscitano dubbi e perplessità( 730 precompilato e detrazioni: somme corrisposte al coniuge per spese di alloggio).

 

Spese per adozione internazionale

L’articolo 10 del TIUR al comma 1 stabilisce che “cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184″. I più che legittimi dubbi riguardano le modalità di deduzione di tali spese: la deduzione spetta a uno solo dei due coniugi nella misura del 50% o deve essere per forza divisa tra entrambi nella misura del 25%? O ancora la spesa va suddivisa in percentuale in base all’effettivo sostenimento? La circolare dell’Agenzia delle Entrate in proposito chiarisce che per agevolare coloro che decidono di procedere nell’adozione di un minore straniero potranno usufruire di questa deduzione. Non è stabilito che la misura fissa di deduzione debba essere del 25% per ciascun coniuge, l’unica cosa stabilita è che è ammessa la deduzione del 50% delle spese sostenute per un totale complessivo dal reddito di uno o di entrambi i coniugi. Se la spesa è stata sostenuta da entrambi i coniugi essa può essere ripartita in maniera proporzionale tra i due genitori. Se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei due genitori, le spese sostenute devono essere certificate dall’ente autorizzato. “Se l’ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento delle spese sostenute.

Diversamente, se l’ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.”  

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