730 precompilato: le novità per le forze armate e la polizia

Nel quadro C devono essere riportate le detrazioni spettanti sull'Irpef dovuta sul trattamento accessorio, in funzione del reddito conseguito nel corso dell'anno.
4 anni fa
3 minuti di lettura
730 2022 precompilato Agenzia delle Entrate slitta, ecco da quando il modello sarà disponibile
730 2022 precompilato Agenzia delle Entrate slitta, ecco da quando il modello sarà disponibile

Nel quadro C del 730 precompilato 2021 e 730 ordinario, sezione VI,  riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e al personale delle Forze di polizia, deve essere indicata la detrazione prevista per i citati soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal sostituto d’imposta sul trattamento economico accessorio erogato. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda, nel senso che l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione spettante, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2020.

Ecco come compilare correttamente il quadro C.

La detrazione prevista per le forza armate

L’ art.45 comma 2 del D.Lgs n° 95/2017 prevede una riduzione dell’Irpef dovuta dal personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e al personale delle Forze di polizia. La misura della riduzione e le modalità applicative della misura di favore sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95).

In riferimento all’anno 2020, la portata della riduzione nonchè i requsiti reddituali sono stati  individuata con il DPCM 23 dicembre 2020.

La riduzione dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali si applica:

  • al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020,
  • che ha percepito nell’anno 2019 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro.

Per l’anno d’imposta 2020 essa è pari a 582,50 euro (d.P.C.M. 23 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021).

L’applicazione della detrazione

L’art.2 del del DPCM più volte citato fissa la misura della riduzione d’imposta per l’anno 2020 da riportare nel 730 precompilato o ordinario.

Nello specifico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio (punto 381 della C.U.), comprensivo delle indennita’ di natura fissa eccontinuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa:  e’ ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 582,50 euro.

Il sostituto d’mposta applica la riduzione di imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale:

  • riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita’ di natura fissa e
    continuativa,
  • fino a capienza della stessa.

Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda, la parte eccedente puo’ essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle retribuzioni corrisposte nell’anno 2020 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata, ex art.17 del DPR 917/86, TUIR.

Nel decreto è specificato che:

ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1, nonche’ dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Attenzione, nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione.  Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 è presente il codice BO.

In tale caso, per beneficiare della detrazione, l’interessato deve presentare la dichiarazione dei redditi.

730 precompilato: l’indicazione nel quadro C

Fatta tale doverosa ricostruzione, analizziamo la compilazione del 730 precompilato 2021 e del modello ordinario.

Nello specifico, il quadro C, sezione VI, rigo C6, deve essere così compilato:

  • Colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria), va indicato l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche;
  • nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria), l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche;
  • ella colonna 3 (Fruita tassazione separata), l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

Nelle istruzioni che accompagnano il 730/2021, è specificato che “Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione”.

 Indicando il relativo importo nel rigo 39 del modello 730-3/2021-prospetto di liquidazione.

Conclusioni

Inoltre, è importate precisare che la detrazione in esame è cumulabile con il trattamento integrativo di cui all’art.1 del D.L. 3/2020.

Il riferimento è al c.d nuovo Bonus Irpef. Il nuovo bonus consiste in un trattamento integrativo riconosciuto in busta paga ai titolari di reddito di lavoro dipendente. Soggetti la cui imposta lorda dovuta determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. Non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Bond di Andorra da 500 milioni di euro
Articolo precedente

Non solo San Marino, anche Andorra emette un maxi-bond sui mercati esteri per la prima volta

Amazon
Articolo seguente

Amazon consegnerà la spesa nei garage anche in Italia? Come funziona