A seconda delle tipologie di modifiche che andiamo ad effettuare sul 730 precompilato, potremmo subire delle conseguenze sull’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. Il problema non si pone se presentiamo il dichiarativo tramite intermediari quali Caf o professionisti abilitati. Infatti, in tal caso, al di là se vengono apportate modifiche alla dichiarazione precompilata, i controlli formali sono effettuati sugli intermediari che sono tenuti ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.
Fermo restando che la verifica delle condizione soggettive per accedere alla varie agevolazioni fiscali è posta sempre in capo al contribuente.
Il 730 precompilato: l’invio diretto e i controlli del Fisco
A partire da oggi 10 maggio, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata 2021. La dichiarazione dei redditi si riferisce al periodo d’imposta 2020 ossia ai redditi e alle spese detraibili/deducibili sostenute lo scorso anno.
A partire dal 19 maggio, sarà possibile provvedere alla: modifica, integrazione ed invio del 730 precompilato.
In caso di invio diretto del 730 precompilato, se effettuiamo una modifica alla dichiarazione precompilata, rispetto al contenuto precariato dall’Agenzia delle entrate, potremmo subire delle conseguenze sui controlli posti in essere dalla stessa Agenzia delle entrate.
La regola base da cui si parte è quella fissata dall’art.5 del D.Lgs 175/2014, regola in base alla quale:
nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Di contro, se apportiamo una modifica al 730 precompilato potremmo essere attenzionati dal Fisco in termini di controlli formali, ex art.
Da qui, si tratta di capire quali modifiche fanno scattare i controlli del Fisco quali invece non attivano alcun tipo di alert.
Attenzione a non confondere i controlli formali con i controlli preventivi.
Quest’ultimi possono essere attivati dl Fisco, indipendentemente dall’effettuazione di modifiche rilevanti o meno sulla dichiarazione dei redditi.
Le modifiche al 730 precompilato
Alcuni tipi di modifiche apportate al 730 precompilato presentato direttamente non sono considerate rilevanti. Nel senso che pur essendo apportate sul dichiarativo, non fanno scattare i controlli formali sopra citati.
Quando la dichiarazione dei redditi precompilata si considera accettata?
La dichiarazione dei redditi precompilata si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:
- l’indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
- modifica o indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- l’indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
- la compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;la scelta di non versare o di
- versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
- la richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
Quando la dichiarazione precompilata si considera modificata?
il 730 precompilato si considererà modificato quando inseriamo dei dati o integriamo quelli presenti. Ad ogni modo si deve trattare di modiche che incidono sull’imposta dovuta.
A tal proposito, in base a quanto riportato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n° 11/E 2015:
- è considerata “modificata” la dichiarazione precompilata nella quale siano variati, ovvero azzerati, solo i dati proposti dall’Agenzia nella dichiarazione precompilata;
- “integrata” la dichiarazione dei redditi precompilata nella quale sia stato inserito anche un solo dato ulteriore rispetto a quelli proposti dall’Agenzia (ad esempio, un ulteriore familiare a carico o le spese sanitarie detraibili) o dove sia stato inserito un dato nell’ambito di un rigo precompilato in modo parziale.
Allo stesso modo, se un onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel foglio informativo perché si è ritenuta necessaria una verifica da parte del contribuente, qualora sia riportato in dichiarazione, la dichiarazione viene considerata “integrata”.
Il foglio informativo
Quando accediamo al portale della dichiarazione precompilata, oltre a visualizzare il dichiarativo vedremo anche il c.d.foglio informativo.
Il foglio informativo, contiene tutte le informazioni, non solo reddituali e di spesa, in possesso dell’Agenzia delle entrate al momento dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Le informazioni sono suddivise in base ai diversi quadri e sezioni del modello 730.
Per ogni dato è specificata: la relativa fonte e il suo effettivo utilizzo per la dichiarazione precompilata.
Il contribuente può verificare il motivo per il quale quello specifico dato è stato utilizzato o meno.
Il caso tipico è quello degli interessi passivi sul mutuo contratto per l’abitazione principale.
Considerato che gli interessi passivi tendono a diminuire nel corso degli anni (ammortamento alla francese):
- se gli stessi sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente,
- sono riportati solo nel foglio informativo con l’indicazione della denominazione della banca che ha comunicato il dato.
Dunque, in tale caso, gli interessi non sono precaricati nella dichiarazione dei redditi precompilata.
Tuttavia, il contribuente, verificati i requsiti per fruire della detrazione per gli interessi passivi: dopo aver verificato la correttezza dell’importo comunicato dalla banca, può integrare la dichiarazione dei redditi riportando tale onere nella sezione I del quadro E.
Tale modifica è considerata “rilevante”. In quanto incide sull’imposta dovuta dal contribuente e farà scattare i controlli formali da parte del Fisco. I controlli sono effettuati su tutti gli oneri detraibili/deducibili, compresi quelli comunicati da soggetti terzi (spese sanitarie, universitarie, funebri ecc).