Da oggi 19 maggio è possibile accettare, modificare o integrare il 730 precompilato 2021 nonchè provvedere al suo invio all’Agenzia delle entrate. Alcune modifiche potranno far scattare i controlli dell’Agenzia delle entrate mentre altre non determineranno alcun alert del Fisco.
Il 730 precompilato 2021
Dal 10 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata: modello 730 e modello Redditi.
Il 730 è riservato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Tali soggetti possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio.
Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Infatti è sempre possibile ricorrere al modello ordinario.
Da oggi si parte con le modifiche e l’invio del 730 precompilato
Da oggi 19 maggio, è possibile procedere all’invio del 730 precompilato all’Agenzia delle entrate.
Accedendo al portale della dichiarazione precompilata, infatti, il contribuente può:
- accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web;
- modificare e inviare il modello Redditi precompilato.
Nell’applicazione web, è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, è necessario indicare, in un’apposita sezione dell’applicazione web, un indirizzo e-mail valido. Inoltre, è possibile consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni precedenti (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) purché siano state inviate tramite l’applicazione web.
Attenzione, la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione non è inviata sull’e-mail; la ricevuta è messa a disposizione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Le modiche e i controlli del Fisco
Le eventuali modifiche o integrazioni apportate dal contribuente (invio diretto) sul 730 possono far scattare i controlli del fisco.
A tal proposito, l’art.5 del D.Lgs 175/2014 dispone che:
nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo: formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Se il 730 è modificato/integrato, con variazioni dell’imposta dovuta, i controlli formali sono attivati su tutti gli oneri detraibili/deducibili, compresi quelli che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi. Si pensi alle spese universitarie, funebri, sanitarie, ecc.
In sintesi, vi sono alcune modifiche che attivano i controlli del fisco.
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.
Attenzione anche ai controlli preventivi sul 730. Sia se il 730 precompilato è inviato direttamente sia se ci rivolgiamo a CAF o professionisti abilitati.
I controlli preventivi sul 730
In caso di modifiche al 730 precompilato che incidono sul reddito dichiarato o sull’imposta da versare:
- che presentano elementi di incoerenza ovvero
- determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,
l’Agenzia delle entrate può effettuare i c.d. controlli preventivi. Difatti, tali controlli sono effettuati in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Gli elementi di incoerenza del 730/2021, rispetto ai quali possono scattare i controlli preventivi, non sono stati ancora individuati dall’Agenzia delle entrate. A breve potrebbe essere adottato uno specifico provvedimento così come è avvenuto negli anni precedenti.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione. Se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
Le successive scadenze
A partire dal 25 maggio sarà possibile:
- inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW;
- inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato;
- annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web.
L’annullamento del 730 è ammesso solo una volta: fino al 22 giugno.
Attenzione, se annulliamo la dichiarazione, all’Agenzia delle Entrate non risulta inviato alcun dichiarativo.
Da qui, sarà necessario trasmettere un nuovo modello. Altimenti si configura la violazione di omessa dichiarazione.
Trascorso il termine del 22 giugno, sarà possibile correggere il 730 precompilato:
- presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 26 ottobre;
- trasmettendo, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.
Il 730 integrativo è ammesso solo se nel 730 inviato entro il termine abbiamo commesso degli errori od omissioni che hanno comportato: un minor credito, un maggior debito o un’imposta invariata.
Il termine per inviare il 730 ordinario è il 30 settembre 2021.