La campagna dichiarativa 730 precompilato è ufficialmente partita. Infatti, dal 23 maggio, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata 2022, 730 precompilato e modello Redditi precompilato.
Quest’anno devono essere dichiarati i redditi prodotti nel 2021.
La dichiarazione può chiudere con un debito o con un credito Irpef. Nel caso in cui dovesse risultare un saldo a debito, se lo stesso non supera una certa soglia non deve essere versato all’Erario.
Anche il pagamento degli acconti 2023 è obbligatorio solo al superamento di un limite ben individuato.
Il 730 precompilato
Ad oggi 25 maggio non è ancora possibile inviare il 730 precompilato. Ad ogni modo il contribuente può prendere visione del risultato della dichiarazione e verificare quali dati sono stati effettivamente utilizzati per la sua predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per la presentazione del 730 precompilato, è possibile delegare anche una persona di fiducia.
Ad ogni modo, le principali scadenze del 730 precompilato possono essere così riassunte:
- 23 maggio, la dichiarazione precompilata sarà a disposizione dei contribuenti (dichiarazione + foglio informativo);
- 31 maggio 2022 sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall’Agenzia;
- 6 giugno 2022, data a partire dalla quale si può inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato o annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web.
L’annullamento del 730 deve avvenire entro il 20 giugno 2022 e può essere fatto una sola volta.
E’ già possibile visualizzare il risultato della dichiarazione. Risultato che può essere a debito o a credito.
Se la dichiarazione chiude con un debito
Le regole per le trattenute del debito Irpef o del rimborso del credito risultante dal 730 precompilato, sono le stesse di quelle del 730 ordinario.
Dunque:
- se dal 730 precompilato emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
- se, invece, emerge un debito, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta in busta paga.
La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.
Tali indicazioni sono rinvenibili anche sul portale della dichiarazione precompilata.
Detto ciò, nel caso in cui dovesse risultare un saldo a debito, se lo stesso non supera una certa soglia non deve essere versato all’Erario.
Anche il pagamento degli acconti 2023 è obbligatorio solo al superamento di un limite ben individuato.
Nello specifico:
- per le imposte risultanti dalla dichiarazione che non superano ciascuna l’importo di 12 euro, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali);
- l’acconto Irpef è dovuto se l’imposta riferita all’anno precedente (dichiarata quest’anno) è superiore a 51,65.
Tale ultimo limite va verificato una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze.