I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità. Le istruzioni del 730/20201 considerano il visto di conformità come una “certificazione di correttezza dei dati”.
Il visto di conformità sul 730
Come riportato nelle istruzioni alla compilazione del 730, i Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi).
Apposizione del visto di conformità: modello Redditi a confronto con il 730
Se per il modello Redditi l’apposizione del visto di conformità è legata al credito Irpef/Ires che si intende utilizzare in compensazione orizzontale, lo stesso non si può dire per il 730.
Sul modello Redditi, per l’utilizzo in compensazione orizzontale in F24 di crediti per importi superiori a 5.000 €, il D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), ha esteso le regole di utilizzo previste per i crediti Iva ai crediti da imposte sui redditi.
Difatti, anche per i crediti da imposte sui redditi:
- è previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito munita di visto di conformità;
- lo stesso credito potrà essere utilizzato, oltre la soglia di 5.000 €, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Le regole di compensazione per il 730
Indipendentemente dall’importo che intendiamo utilizzare in compensazione, se presentiamo il 730 precompilato/ordinario tramite il CAF o tramite il nostro consulente di fiducia, tali soggetti sono tenuti ad apporre il visto di conformità. Anche se l’eventuale credito indicato in compensazione nel quadro I non è superiore a 5.000 euro.
Dunque, il 730 ha regole proprie circa l’applicazione del visto di conformità.
Si ricorda che, il contribuente può utilizzare gli importi a credito risultanti dal dichiarativo 730:
- in compensazione in F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta rispetto a quella liquidata nel 730, ad esempio per pagare l’IMU (F24 solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate);
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta liquidata nel 730(Irpef).
Nell’ultimo caso, non è necessario presentare l’F24. La compensazione avviene direttamente in dichiarazione.
Attenzione, in caso di 730 precompilato presentato direttamente o tramite sostituto l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a euro 5.000.