Con la risposta al quesito posto da un proprio lettore, FiscoOggi, la rivista online dell’agenzia delle entrate, ha fornito utili chiarimenti in merito alla detrazione spettante alle persone disabili per l’istallazione di un montascale.
In particolare, viene chiesto se una persona con disabilità grave che intende installare un montascale, a proprie spese, all’interno del condominio in cui vive, può chiedere la detrazione del 50% dell’intera spesa sostenuta. Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.
Bonus ascensore e montascale, cos’è e a chi spetta?
L’installazione di un montascale rientra tra gli interventi edilizi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Attenzione, tale detrazione è stata aumentata al 75 per cento per le spese sostenute nel corso del 2022. In particolare, il comma 42 dell’articolo 1, legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha istituito un bonus ascensori e montacarichi, che consiste in una detrazione pari al 75 per cento delle spese, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
In tutti i casi, la detrazione è da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
A chi spetta la detrazione?
A fare chiarezza sull’interrogativo posto in apertura di questo articolo ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 336 del 1° agosto 2008.
In particolare, viene chiarito che “le spese sostenute per l’installazione di un montascale, in quanto destinate alla eliminazione di barriere architettoniche, rientrano tra quelle ammesse a beneficiare della detrazione di imposta. Esse non vanno rapportate alla ripartizione millesimale della tabella condominiale ma concorrono integralmente alla formazione del tetto massimo di spesa detraibile dal soggetto disabile che ha sostenuto la spesa”.
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