Il bonus facciate 2022, rispetto allo scorso anno, si è ridimensionato. Percentuale di detrazione più bassa e regole più stringenti in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito. Insomma un bonus lavori facciata non tanto più conveniente come per il passato.
Il beneficio fiscale, ricordiamo, si concretizza in una detrazione IRPEF (da godere in 10 quote annuali) riconosciuta a fronte di lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Deve trattarsi di immobili situati nelle zone A e B del comune, individuate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio per lavori facciata esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata stessa, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Bonus facciate: limiti modalità di pagamento
Per il bonus facciate non sono previsti limiti di spesa. Introdotto a decorrere dalle spese sostenute nel 2020, è stato oggetto di proroga anche per il 2021 e 2022. Tuttavia, la percentuale di detrazione è diversa. In dettaglio, lo sgravio fiscale è pari al:
- 90%, per spese sostenute nel 2020 e 2021
- 60%, per spese sostenute nel 2022.
Salvo nuove proroghe, il bonus per lavori facciata spetta per oneri sostenute entro il 31 dicembre di quest’anno.
In luogo della detrazione fiscale, è possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. A questo proposito diversi cantieri sono stato chiusi per truffa ai danni dello Stato.
La spesa deve essere pagata con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:
- la causale di versamento
- il codice fiscale del beneficiario del bonus
- i dati fiscali del beneficiario del pagamento.
Quando servono visto e asseverazioni per lavori facciata
Ad oggi, laddove si decida di optare per sconto in fattura o cessione del credito, in ambito bonus facciate, occorre acquisire:
- visto di conformità (rilasciato da commercialista, consulente del lavoro, ecc.)
- asseverazione congruità prezzi (rilasciato da un tecnico abilitato, quindi, ingegnere, architetto, ecc.).
Tali due documenti occorrono in ogni caso (quindi, anche se trattasi di lavori in edilizia libera o indipendentemente dall’importo dei lavori stessi).
Laddove poi trattasi di lavori di efficienza energetica, bisogna anche comunicare all’ENEA (entro 90 giorni dalla fine degli interventi), la scheda descrittiva e l’asseverazione.
Non servono, invece, visto e asseverazione, nell’ipotesi in cui il bonus lavori facciata sia goduto nella forma della detrazione in dichiarazione redditi.