Laddove il contribuente decida di beneficiare del superbonus quale detrazione da inserire nel 730/2022, deve prestare molto attenzione a quello che prevede la legge in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.
Dunque siamo nel caso in cui il contribuente non opta nè per lo sconto in fattura nè per la cessione del credito.
Come bisogna comportarsi in tale casi per non perdere la detrazione?
Il superbonus e il visto di conformità
L’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante l’agevolazione superbonus 110, è ben delineato dall’art.
In particolare, è necessario il visto di conformità in caso di:
- utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- cessione o sconto in fattura (non solo per il superbonus 110).
Dunque, queste solo le casistiche in presenza delle quali è necessario apporre il visto di conformità in riferimento alla documentazione superbonus 110.
Le regole per il 730-2022
Il 730-2022 si caratterizza già di suo per l’obbligo di apposizione del visto di conformità laddove la dichiarazione sia presentata tramite Caf o intermediari abilitati. Non importa se in dichiarazione viene indicato il superbonus o se sono portati in compensazione crediti per importo sopra i 5.000 euro.
Dunque, se il contribuente presenta il 730-2022 ed indica in detrazione il superbonus, non deve porsi il problema se è necessario il visto di conformità o meno.
Infatti, la dichiarazione sarà di per sè corredata dal visto di conformità.
Tale visto generalizzato assorbe anche quello previsto ad hoc per il superbonus, comma 11, art.119 del D.L. 34/2020.
Attenzione, laddove la dichiarazione dei redditi è presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta, non sarà necessario alcun visto di conformità. Anche se in dichiarazione sarà riportata la detrazione superbonus 110.
Per il modello Redditi invece valgono regole ad hoc.
Ad ogni modo, in una specifica FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il visto di conformità superbonus va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione . Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.