Dichiarazione IVA 2022 in scadenza: ecco chi non deve preoccuparsi

Non tutti devono presentare la Dichiarazione IVA 2022 (Modello IVA). Vediamo i soggetti obbligati e chi è, invece, esonerato
3 anni fa
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Dichiarazione IVA 2022 in scadenza: ecco chi non deve preoccuparsi
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Domani, 30 aprile 2022, segna la scadenza per la presentazione al fisco della Dichiarazione IVA 2022. Tuttavia, il termine slitta al 2 maggio 2022, essendo domani un sabato. Dunque, due giorni in più, per l’invio Modello IVA 2022 (anno d’imposta 2021).

Chi dovesse saltare la data senza effettuare l’adempimento, avrà altri 90 giorni di tempo per l’invio. In tal caso, tuttavia, si configura “tardività” e si dovrà versare una sanzione pari a 25 euro (codice tributo 8911).

Se, invece, non si invia la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni, allora scatteranno le sanzioni per omessa dichiarazione.

Dichiarazione IVA 2022: obbligati ed esonerati

A preoccuparsi della scadenza della Dichiarazione IVA 2022 sono i contribuenti obbligato. In linea generale sono tenuti ad inviare il Modello IVA 2022, entro il 2 maggio, tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.

Possono, invece, non avere preoccupazione, in quanto esonerati, le seguenti categorie di contribuenti:

  • chi, per l’anno d’imposta 2021abbia registrato esclusivamente operazioni esenti IVA
  • coloro che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 del decreto IVA
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini IVA
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del decreto IVA per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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