Il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato alcune FAQ sui contributi a fondo perduto riconosciuti per gli esercenti commercio al dettaglio.
I principali chiarimenti riguardano l’ambito soggettivo della norma, le modalità di calcolo del contributo nonchè la procedura di erogazione.
Il contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio
Il D.L. 4/2022, decreto sostegni, ha previsto l’istituzione di un un fondo per il commercio al dettaglio finalizzato al riconoscimento di contributi a fondo perduto.
I contributi sono riconosciuti in favore delle suddette attività di commercio al dettaglio che rispettano i seguenti requisiti:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e“attive” nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
- ancora, non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Le attività svolte devono essere identificate con specifici codici Ateco.
Il decreto direttoriale Mi.se. del 22 marzo (G.U. 7 aprile) ha definito: i criteri di accesso ai contributi, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
Dal 3 maggio è già possibile richiedere i contributi in esame.
I chiarimenti del Mi.Se.
Il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato alcune FAQ sui contributi a fondo perduto in esame.
Gli aspetti analizzati dal Mi.se. sono diversi.
In merito all’ambito soggettivo dei contributi, il Ministero chiarisce che possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio i cui codici ATECO 2007 rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6.
Per calcolare l’ammontare medio mensile dei ricavi occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo.
In merito alla presentazione dell’istanza, vale quanto segue:
- l’accesso alla procedura informatica per la presentazione dell’istanza è riservato al soggetto rappresentante
legale dell’impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, il quale,
previo accesso alla procedura, - può anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza perla compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Ogni impresa può presentare una sola istanza. Una volta presentata l’istanza, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla norma, il Ministero, effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), adotterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari.
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Mi.Se