Oramai è certo che dal 1° luglio la fatturazione elettronica riguarderà anche i contribuenti in regime forfettario.
L’obbligo di fatturazione elettronica comporterà il venir meno del regime premiale riconosciuto ai forfettari che nel corso dell’anno hanno fatturato volontariamente in formato elettronico. Il regime premiale consisteva in una riduzione di un anno dei termini di accertamento. Di norma, il Fisco può emettere avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.
Il fatto che cada il vecchio regime premiale non vuol dire che il forfettario non potrà ottenere alcun vantaggio in obbligo di fatturazione elettronica.
Infatti, laddove i forfettari, così come la generalità delle partite iva, effettuano o ricevono pagamenti con mezzi tracciabili relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500, potranno accedere ad un altro regime premiale.
Ecco di cosa si tratta.
La fattura elettronica anche per i forfettari
Il D.L. 36/2022, nuovo decreto PNRR, dopo l’ok dell’Unione Europea, ha messo nero su bianco che l’obbligo di fattura elettronica riguarderà anche i soggetti che fino ad oggi ne erano esonerati.
Nello specifico, l’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022 dovrà essere rispettato anche da:
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Tali ultimi soggetti erano esonerati se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Con proventi oltre tale limite, l’obbligo di emettere la fattura era in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.
La violazione dell’obbligo comporterà l’applicazione di specifiche sanzioni.
Attenzione, non saranno tenuti alla fatturazione elettronica coloro che hanno ricavi/compensi sotto soglia. In particolare, l’obbligo è rinviato al 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.
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Come detto in premessa, l’obbligo di fatturazione elettronica comporterà il venir meno del regime premiale riconosciuto ai forfettari che nel corso dell’anno hanno fatturato volontariamente in formato elettronico.
Detto ciò, i contribuenti forfettari, così come le generalità delle partite iva potranno comunque beneficiare del regime premiale di cui all’art.3 del D.lgs 127/2015.
In particolare, l’agevolazione riguarda i soggetti passivi che producono reddito d’impresa o reddito da lavoro autonomo.
Per tali soggetti i termini di accertamento su dichiarazione IVA annuale e imposte sui redditi, si riducono da 5 a 3 anni. Gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.
Ciò vale in caso di:
- emissione di sole fatture elettroniche ( o anche soli scontrini elettronici);
- effettuazione o ricezione di pagamenti con mezzi tracciabili per tutte le operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Di tale regime potranno beneficiarne anche i contribuenti in regime forfettario e quelli in regime di vantaggio.