Fattura elettronica forfettari. Pronto il bonus per chi riceverà solo pagamenti tracciati

Entrano in gioco. oltre all'obbligo di fatturazione elettronica, anche le modalità con le quali i forfettari pagano i costi o incassano i ricavi
2 anni fa
2 minuti di lettura
fatturazione_elettronica

Oramai è certo che dal 1° luglio la fatturazione elettronica riguarderà anche i contribuenti in regime forfettario.

L’obbligo di fatturazione elettronica comporterà il venir meno del regime premiale riconosciuto ai forfettari che nel corso dell’anno hanno fatturato volontariamente in formato elettronico. Il regime premiale consisteva in una riduzione di un anno dei termini di accertamento. Di norma, il Fisco può emettere avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Il fatto che cada il vecchio regime premiale non vuol dire che il forfettario non potrà ottenere alcun vantaggio in obbligo di fatturazione elettronica.

Infatti, laddove i forfettari, così come la generalità delle partite iva,  effettuano o ricevono pagamenti con mezzi tracciabili relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500, potranno accedere ad un altro regime premiale.

Ecco di cosa si tratta.

La fattura elettronica anche per i forfettari

Il D.L. 36/2022, nuovo decreto PNRR, dopo l’ok dell’Unione Europea, ha messo nero su bianco che l’obbligo di fattura elettronica riguarderà anche i soggetti che fino ad oggi ne erano esonerati.

Nello specifico, l’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022 dovrà essere rispettato anche da:

  • contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
  • soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Tali ultimi soggetti erano esonerati se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Con proventi oltre tale limite, l’obbligo di emettere la fattura era in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.

La violazione dell’obbligo comporterà l’applicazione di specifiche sanzioni.

Attenzione, non saranno tenuti alla fatturazione elettronica coloro che hanno ricavi/compensi sotto soglia. In particolare, l’obbligo è rinviato al 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.

Il bonus per i pagamenti tramite carta di credito, bancomat e prepagate

Come detto in premessa, l’obbligo di fatturazione elettronica comporterà il venir meno del regime premiale riconosciuto ai forfettari che nel corso dell’anno hanno fatturato volontariamente in formato elettronico.

Detto ciò, i contribuenti forfettari, così come le generalità delle partite iva potranno comunque beneficiare del regime premiale di cui all’art.3 del D.lgs 127/2015.

In particolare, l’agevolazione riguarda i soggetti passivi che producono reddito d’impresa o reddito da lavoro autonomo.

Per tali soggetti i termini di accertamento su dichiarazione IVA annuale e imposte sui redditi, si riducono da 5 a 3 anni. Gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.

Ciò vale in caso di:

  • emissione di sole fatture elettroniche ( o anche soli scontrini elettronici);
  • effettuazione o ricezione di pagamenti con mezzi tracciabili per tutte le operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Di tale regime potranno beneficiarne anche i contribuenti in regime forfettario e quelli in regime di vantaggio.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

ape sociale
Articolo precedente

Ape Social, come funziona il calcolo della pensione a 67 anni senza penalizzazione

Al posto di blocco possono chiederti la prova del pagamento del bollo auto?
Articolo seguente

Al posto di blocco possono chiederti la prova del pagamento del bollo auto?