Anche colf e badanti, che percepiscono redditi in Italia, sono chiamati a presentare la propria dichiarazione redditi nel nostro Paese. Per farlo, però, hanno bisogno che il datore di lavoro rilasci la certificazione unica per gli stipendi pagati nell’anno di riferimento.
Senza questo documento, tali soggetti non possono conoscere di preciso l’importo da dichiarare al fisco, e di conseguenze le imposte da pagare.
Il punto è un altro. Il datore di lavoro di colf e badanti non svolge il ruolo di sostituto d’imposta.
Egli, quindi, non è stato interessato dalla scadenza dello scorso 16 marzo 2022. Giorno, questo entro cui, i sostituti d’imposta (datori di lavoro) erano chiamati ad inviare all’Amministrazione finanziaria e consegnare al lavoratore la Certificazione Unica 2022 (anno d’imposta 2021).
Ricordiamo cos’è la Certificazione Unica. E’ quel modello in cui il datore di lavoro certifica le retribuzioni pagate al lavoratore e le trattenute operate su queste retribuzioni. E’, dunque, il documento base per la dichiarazione dei redditi del lavoratore stesso.
Colf e badanti, la certificazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro di colf e badanti, pur non essendo sostituto d’imposta, è chiamato a rilasciare al lavoratore domestico, una semplice dichiarazione sostitutiva del modello di Certificazione Unica. Sul web si trovano molti fac-simile di tale dichiarazione.
Non c’è un temine preciso entro cui rilasciarla. Tuttavia, è necessario che sia rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e/o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
I dati da indicare nella certificazione
La dichiarazione sostitutiva del modello di Certificazione Unica da rilasciare a colf e badanti può essere consegnata anche a mano o con raccomandata postale.
- dati anagrafici e codice fiscale delle parti (datore di lavoro e lavoratore)
- l’anno d’imposta di riferimento (es. 2021)
- ll numero di giorni lavorati nel periodo, (si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione)
- la retribuzione lorda corrisposta al dipendente nell’anno di riferimento precedente (comprensiva di tredicesima e contributi previdenziali ed assistenziali);
- la parte di contributi previdenziali a carico del lavoratore
- la retribuzione annua netta corrisposto;
Da riportare anche l’eventuale TFR corrisposto o anticipi di TFR.