Modello 730, prima si invia più si rateizza

Inviando quanto prima possibile il proprio Modello 730 più rate si possono ottenere per il versamento del saldo e primo acconto
3 anni fa
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730 senza sostituto, chi può presentarlo (regole di versamento e rimborso)

Mancano ancora pochi giorni e l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato 2022 (anno d’imposta 2021). La data è fissata al 23 maggio. Dal 31 maggio 2022 sarà poi possibile accettare, modificare ed inviare il modello.

La scadenza per l’invio (sia 730 precompilato che ordinario) è fissata (salvo proroghe) al 30 settembre 2022.

Uno dei principali vantaggi del 730, ricordiamo, è che se si ha sostituto d’imposta:

  • laddove ci sia un debito IRPEF, questo sarà trattenuto direttamente dalla busta paga o cedolino pensione
  • laddove ci sia un credito IRPEF, questo sarà rimborsato direttamente in busta paga o cedolino pensione.

In caso di 730 senza sostituto d’imposta, il debito dovrà essere pagato con F24 e nell’ipotesi di credito, invece, il rimborso sarà dato direttamente dall’Agenzia Entrate (in alternativa si può compensare).

Modello 730, tempistiche per trattenute, rimborsi e rateizzo

In caso di presenza di sostituto d’imposta, le trattenute o i rimborsi in busta paga saranno a partire dal mese di luglio (se lavoratori dipendenti) o dal mese di agosto/settembre per i pensionati.

Nell’ipotesi di debito d’imposta è possibile chiedere la rateizzazione del saldo e primo acconto. Le rate devono finire al massimo per novembre. Ciò sia in caso di presenza di sostituto d’imposta sia in casi di assenza. E’ possibile, comunque, scegliere il piano di rateizzo.

Da ciò si intuisce, quindi, che prima si invia il 730 più rate è possibile ottenere. Un Modello 730 inviato a fine maggio può godere di 6 rate (da giugno a novembre). Un 730 inviato ad agosto avrà la possibilità di minori rate.

Si tenga altresì presente che:

  • sulle rate successive alla prima è dovuto l’interesse dello 0,33%
  • se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) il datore di lavoro trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4%, dalle retribuzioni dei mesi successivi
  • non è possibile rateizzare il secondo o unico acconto in scadenza a novembre.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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