A settembre circa 30.000 persone lasceranno la scuola per andare in pensione. Di queste la fetta più grossa è costituita dagli insegnati di ogni ordine e grado, dipendenti dal Ministero dell’Istruzione.
Come noto, per andare in pensione nella scuola bisogna presentare domanda di verifica dei requisiti all’Inps entro il 1 marzo per uscire il 1 settembre. Quest’anno le richieste sono diminuite rispetto al 2021 per effetto della fine di quota 100, ma sono comunque tante e il lavoro di accertamento è stato immenso.
Centinaia di domande pensione rigettate dall’Inps
L’Inps fa sapere di aver quasi completato l’iter di verifica che concede la certificazione al diritto alla pensione.
Fra i motivi di diniego vi sarebbero molti errori formali che i sindacati imputano più che altro alla rigida procedura telematica o, in alcuni casi, addirittura alla perdita dei dati trasmessi. Cose che succedono sulla quantità, ma a cui è possibile rimediare senza disperarsi.
In via bonaria, per chi si è visto rigettare la certificazione al diritto di pensione a settembre, è possibile presentare un semplice ricorso amministrativo. Come spiegato anche dall’Inps nelle relative comunicazioni abbinate al motivo del rigetto.
I patronati suggeriscono di non lasciarsi abbandonare ad eccessivi allarmismi e di analizzare attentamente i motivi della reiezione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione Inps è possibile presentare richiesta di riesame.
I motivi del rigetto
Fra i molti motivi di diniego al diritto alla pensione vi sarebbero però anche errori sostanziali. La mancanza dei requisiti contributivi, ad esempio, è uno dei più frequenti. Vuoi per mancanza di una settimana o di un mese, l’Inps respinge quasi in automatico la richiesta.
Questo succede in particolare per il personale scolastico che fa domanda di pensione anticipata con Opzione Donna, Ape Sociale e Quota 102. Il requisito contributivo in questi casi è fondamentale e se non risulta dagli archivi centrali Inps, le domande sono scartate.
Per Opzione Donna, ad esempio, i contributi versati devono essere realmente versati, cioè non derivanti da periodi di malattia o disoccupazione per i quali è previsto l’accredito figurativo. Idem per quota 102, dove almeno 35 anni di contribuzione deve risultare da versamenti concreti.