Anche se dal 1° luglio 2022 scatterà l’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario, non cambiano le semplificazioni fiscali riservate a questo particolare regime di favore. Tra queste, quelle in materia IVA.
Ad estendere l’obbligo di fattura digitale anche al forfettario, ricordiamo, è il decreto-legge n. 36 del 2022 (c.d. decreto PNRR 2). In dettaglio, il provvedimento stabilisce che, dal 1° luglio 2022, diventano obbligati alla fattura elettronica anche i forfettari che, con riferimento all’anno d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25.000 euro.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo poi interesserà tutti colo che sono in regime forfettario, a prescindere dal volume di ricavi/compensi.
Quindi, i contribuenti in regime di favore con volume ricavi/compensi non superiore a 25.000 euro potranno continuare ad emettere fattura cartacea fino al 31 dicembre 2023.
Forfettario, non cambiano le regole IVA
L’obbligo di fattura elettronica per il regime forfettario avrà effetti sulla contabilità. In particolare, ne conseguirà anche:
- l’obbligo di ricezione delle fatture (acquisto) in modalità elettronica
- l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute.
- cambieranno le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a 77,42 euro. Dovrà pagarsi in modalità elettronica (con cadenza trimestrale).
Nessuna conseguenza in materia di IVA. Sulle fatture emesse continuerà a non doversi applicare l’IVA. Nessun obbligo di dichiarazione IVA e di comunicazioni LIPE.
Il venditore (che non è a sua volta forfettario) se vende verso un forfettario (o di vantaggio) applica l’IVA con aliquota prevista per quell’operazione (4%, 5%, 10% o 22%). Tuttavia, resta fermo che, il forfettario non potrà detrarre l’IVA sugli acquisti visto che sulle fatture emesse, come detto, non indica l’IVA.