Passaggio soft dal regime forfettario a quello ordinario. Secondo quanto riportato nel testo della delega fiscale, così come modificato dall’accordo di maggioranza, la riforma fiscale prevedrà che il contribuente in regime forfettario, una volta superata la soglia di ricavi fissata a 65 mila euro, potrà contare su altri due anni di imposta sostitutiva evitando di essere tassato con le aliquote ordinarie Irpef.
Ecco cosa cambierà con la riforma fiscale.
Il regime forfettario
La Legge 190/2014 al comma 54 individua i requisiti di accesso al regime forfettario 2021.
In particolare, possono accedere al regime forfetario i titolari di partita iva che:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e per i collaboratori.
Tali requisiti di accesso devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime.
La riforma fiscale. Uscita soft con un’imposta sostitutiva
Come anticipato in premessa, in base a quanto riportato nel testo della delega fiscale, così come modificato dall’accordo di maggioranza, i forfettari potranno beneficiare di un trattamento di favore nel passaggio al regime ordinario una volta superata la soglia di ricavi/compensi fissata a 65.000 euro.
In particolare, per i due anni successivi al superamento della suddetta soglia, i forfettari potranno continuare pagare sui redditi conseguiti un’imposta sostitutiva.
Secondo quanto si legge nel testo delle legge delega, tale meccanismo dovrebbe favorire l’emersione degli imponibili ossia combattere l’evasione fiscale.
In seguito dovranno essere definite l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare agli ulteriori due anni nonchè la soglia massima reddituale che permette di usufruire dell’uscita soft.
Questo quanto dispone il testo della legge delega così come modificato dall’accordo di maggioranza:
al fine di favorire l’emersione degli imponibili, la previsione – per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, al regime ordinario di un’imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi, e con l’individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi.
Vedremo se tale previsione diventerà effettivamente operativa o meno.