FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha appena risposo ad un quesito di un proprio lettore, con il quale fornisce alcuni utili chiarimenti in merito alla detrazione per le spese di intermediazione immobiliare.
In particolare, il contribuente ha dichiarato che a gennaio 2022 ha effettuato il rogito per l’acquisto della prima casa; ma i costi di intermediazione immobiliare sono stati sostenuti già da ottobre del precedente anno.
Il soggetto, sostanzialmente, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se sia possibile portare in detrazione tali costi già a partire dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2021.
Detrazioni per le spese di intermediazione immobiliare, cos’è e a chi spetta
La detrazione fiscale per le spese di intermediazione immobiliare, relative all’acquisto di un’immobile da adibire a prima casa, è pari al 19 per cento; l’importo massimo non può essere superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Tale spesa, può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui essa è stata sostenuta. La detrazione spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario o postale ecc.).
Inoltre, la detrazione si applica esclusivamente all’acquirente dell’immobile che sostiene la spesa. In altre parole, la detrazione non spetta se la fattura dell’intermediario immobiliare è intestata ad un altro soggetto; diverso, cioè, dal proprietario dello stesso immobile.
Quando è possibile dichiarare tale spesa e ottenere la detrazione fiscale?
È possibile portare in detrazione la spesa per l’intermediazione immobiliare, effettuata al momento dell’accettazione della proposta di acquisto, già nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta.
Ma attenzione – come chiarito anche da FiscoOggi.it, con la riposta al quesito dello stesso contribuente – alla data di presentazione della dichiarazione deve necessariamente essere già stipulato e registrato il rogito notarile.