L’art. 31 decreto Aiuti prevede che il bonus 200 euro busta paga (dipendenti pubblici e privati) sarà pagato, dal datore di lavoro, a luglio 2022.
Il dubbio è se il pagamento sarà sulla busta paga di competenza del mese di luglio (quindi, pagata ad agosto) oppure sulla busta paga pagata a luglio (ma di competenza del mese di giugno).
Il dubbio sorge, in virtù del fatto, che in particolar modo per il settore privato, il pagamento dello stipendio avviene anche nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza.
Bonus 200 euro busta paga, su quale stipendio?
A chiarire la questione ci ha pensato l’INPS nell’ultima Circolare n. 2505 del 21 giugno 2022. Nel documento, l’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, precisa che
la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.
Quindi, se un dipendente (settore privato) riceverà a luglio il pagamento dello stipendio di giugno (perchè il CCNL così prevede), questi si ritroverà pagato il bonus 200 euro busta paga nell’accredito ricevuto a luglio. Così come il dipendente che riceve il pagamento della mensilità di luglio nello stesso mese di luglio si ritroverà qui il bonus.
I requisiti per avere l’indennità
Resta fermo che, ai fini del diritto al beneficio:
- il rapporto di lavoro (determinato o indeterminato) deve sussistere nel mese di luglio 2022
- l’azienda deve acquisire il modello di autocertificazione bonus 200 euro.
In tale modello, il lavoratore (settore privato) certifica all’azienda stessa il possesso dei requisiti per il diritto al sussidio.
- non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del medesimo decreto Aiuti (reddito cittadinanza, NASPI, pensione, ecc.)
- aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge n. 234 del 2021 nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità (eventuale per coloro che non risultavano in forza nel primo quadrimestre 2022)
- impegnarsi a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto al bonus (che, infatti, spetta una sola volta anche in caso di più rapporti di lavoro).
Senza il modello, il datore di lavoro non eroga il bonus.