Le spese sostenute per acquisire il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni, necessarie nell’ambito dei bonus casa (ristrutturazione, ecobonus, bonus 110, bonus facciate, ecc.) sono detraibili nella stessa misura prevista per la detrazione degli oneri riferiti ai lavori in senso stretto.
Lo prevede espressamente il comma 5 art. 119 del decreto Rilancio.
Quindi, se ad esempio si tratta di un visto di conformità rilasciato in ambito bonus 110 (detrazione IRPEF 110%) anche la spesa pagata al commercialista per il rilascio del visto rientra tra quelle detraibili al 110% e concorre alla formazione del limite massimo previsto.
Bonus 110, lo sconto in fattura del commercialista
Come noto, nell’ambito bonus 110, il committente i lavori, può optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.
In caso di sconto in fattura, lo sconto non può superare il 100% della spesa fatturata. A fronte dello sconto stesso, l’impresa che lo ha concesso, matura un credito d’imposta parti al 110%. Tale credito può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto ulteriormente.
Anche la fattura rilasciata dal tecnico per il rilascio dell’asseverazione o dal commercialista per il rilascio del visto, possono formare oggetto di sconto.
Esempio
Il commercialista, per il rilascio del visto di conformità in ambito bonus 110, emette fattura al committente per l’importo di 1.000 euro. Il commercialista accorda lo sconto in fattura. In questa ipotesi:
- il committente non paga nulla al commercialista (questi ha scontato l’intero importo)
- il commercialista matura un credito d’imposta pari a 1.100 euro (ossia il 110% di 1.000 euro).
Il trattamento fiscale del credito maturato
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale deve essere il trattamento fiscale in capo al professionista del credito maturato.
A questo proposito, nella Circolare n. 23 del 23 giugno 2022, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’intero credito (quindi, 1.100 euro, nel nostro esempio) devono considerarsi un provento derivante dall’esercizio della professione.
Quindi, l’importo deve essere assoggettato ad IRPEF (o imposta sostitutiva se in regime forfettario o di vantaggio). Tuttavia, NON si applicherà alcuna ritenuta d’acconto, in quanto trattasi di un provento non “incassato” monetariamente.